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Ordinanza — n. 976/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows appeal on non-repetition of assistance fees, dismissing Inps's cost claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 976/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy allowed the appellant's appeal regarding the non-repetition of assistance fees and the associated litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to rule on a specific ground concerning the non-repetition of first-instance costs due to a material error declaration. The court held that the appeal act contained this second ground, which the appellate court ignored without explicit rejection, necessitating a substantive ruling. Consequently, the court declared the first-instance litigation costs non-due to the Inps and ordered the Inps to pay the current instance's costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 d.a. c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When an appellate court fails to rule on a second ground of appeal regarding the non-repetition of litigation costs due to a material error declaration, the case must be decided substantively, and the costs are not due to the public body if the error declaration is valid.

Parole chiave

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non-repetition of costs material error declaration assistance fees appellate omission litigation expenses public body liability substantive ruling rimborso dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 152 d.a. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1544/25
Cass. 37973/22
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PDFBox: AULA 'B' 5340 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente - Dott. MARIA CASOLA - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2685-2025 proposto da: MERONE SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CICCONE; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3340/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 657/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Spese di lite R.G.N. 2685/2025 Cron. Rep. Ud. 19/12/2025 Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Merone Salvatore tesa a far dichiarare non ripetibili dall’Inps i ratei di prestazione assistenziale percepiti. La Corte condannava alle spese di lite Merone, poi, in seguito a istanza di correzione di errore materiale, dichiarava irripetibili tali spese, vista la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta.

Avverso la sentenza, Merone Salvatore ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con il primo motivo di ricorso, Merone Salvatore deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sul secondo motivo d’appello in cui si chiedeva la pronuncia di non ripetibilità delle spese del giudizio di primo grado, attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, Merone Salvatore deduce violazione e falsa applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c., per il caso in cui dovesse ritenersi sussistere pronuncia della Corte d’appello sul motivo; in tal caso la Corte avrebbe violato l’art.152 d.a. c.p.c. attesa la dichiarazione di esonero prodotta. Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Risulta dagli atti di causa, che l’atto d’appello conteneva anche un secondo motivo, relativo alla violazione dell’art.152 d.a. c.p.c. da parte del primo giudice.

Su tale motivo la Corte d’appello non ha pronunciato, non riportandolo né nella parte narrativa né in quella motiva, sicché deve escludersi una pronuncia di rigetto implicito. La presente causa attiene in effetti alla prestazione assistenziale, poiché la domanda attorea di primo grado di rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito da parte dell’Inps implica accertamento del diritto a ritenere la prestazione stessa. Ai sensi dell’art.152 d.a. c.p.c., il presente deve intendersi quale giudizio per ottenere la prestazione assistenziale, poiché il rigetto della pretesa di ripetizione dell’Inps implica che la parte privata ottenga in modo definitivo la prestazione (v.

Cass.1544/25, Cass.37973/22). Non essendo dubbia la certificazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta – e già considerata in appello – la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che il ricorrente non è tenuto a pagare le spese di lite relative al primo grado di giudizio. Le spese di lite del presente giudizio sono a carico dell’Inps secondo soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026 merito, dichiara non dovute all’Inps le spese di lite del giudizio di primo grado.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in €1000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario. Roma, deciso all’adunanza camerale del 19.12.25 La Presidente Fabrizia Garri Numero registro generale 2685/2025 Numero sezionale 5340/2025 Numero di raccolta generale 976/2026 Data pubblicazione 17/01/2026