Cassation court partially allows INPS appeal, quashing pension award for exceeding medical-only scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed INPS's appeal against a Locri Tribunal judgment granting early invalidity pension. While the Tribunal correctly found the medical requirement met, it erroneously declared the pension right itself, exceeding the procedural scope limited to health verification. The court quashed this specific declaration to align with the rule that such proceedings cannot determine the actual pension entitlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 445-bis c.p.c., comma 6; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: In proceedings under Art. 445-bis c.p.c., the subject matter is strictly limited to verifying the health requirement; the court cannot declare the right to the pension benefit itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3431/2024 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato CIACCI PATRIZIA unitamente agli avvocati MASSA MANUELA, PULLI CLEMENTINA -ricorrente- contro TASSONE GIUSEPPINA, con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato BELCASTRO CATERINA che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LOCRI n. 764/2023 pubblicata il 07/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. RILEVATO CHE il Tribunale di Locri, all’esito del procedimento ex art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., ha dichiarato il diritto di Giuseppina Tassone alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, con decorrenza dal mese di aprile 2019; per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a due motivi, ai quali la Tassone resiste con controricorso; CONSIDERATO CHE con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S, lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 del D.L.vo n 503/92 della e dell’art. 445 bis c.p.c., comma 1, 6 e 7, per avere il Giudice pronunciato sentenza di condanna in violazione della regola in base alla quale - in relazione al giudizio previsto dall’art. 445 bis c.p.c. - il thema decidendum è incentrato unicamente sull’accertamento del requisito sanitario e non possono essere pronunciate sentenze di condanna»; con il secondo motivo (art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art 12 comma 2 del D.L.31 maggio 2010 del T 78 convertito nella legge 30 luglio n 122 e nullità della sentenza in relazione all’art 132 ,2 comma n 4 cpc»; con riferimento al primo motivo la censura è fondata perché, secondo il costante orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, la sentenza che definisce il procedimento ex art.445-bis comma sesto cod. proc. civ., non può contenere alcuna declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa, accertamento del resto avulso rispetto al thema decidendum , limitato dalla legge al solo accertamento del requisito sanitario e non anche del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale (da ultimo, Cass. 29/10/2025 n.28659); il Tribunale di Locri, in difformità dal costante orientamento di questa Corte, ha pronunciato sentenza di accertamento al diritto della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, anziché limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario alla stessa sotteso o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, secondo periodo cod. proc. civ., perché la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta; resta ad ogni modo accertato il requisito sanitario ed assorbito il secondo motivo di ricorso; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ex art.152 disp. att. cod. proc. civ.;
P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo; cassa in pa