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Ordinanza — n. 912/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal, ruling low income is just an indicator, not proof of occasional activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 912/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared a professional's 2009 activity occasional due to income under €5,000. While the INPS argued habitual activity required proof beyond the income threshold, the court held that low income is merely an indicator to be weighed with other evidence. Consequently, the appellate court's factual assessment regarding the occasional nature of the work stands unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26-31, l. n. 335/95; Art. 18, co. 1 e 2, d.l. n. 98/11: The obligation to join the separate management applies even with income below €5,000 if the activity is habitual; low income is only an indicator to be weighed with other evidence to exclude habitual activity.

Parole chiave

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separate management registration income threshold €5000 habitual vs occasional activity indicial evidence assessment INPS social security factual finding review professional activity classification computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 26-31, l. n. 335/95
Art. 18, co. 1 e 2, d.l. n. 98/11, conv. con modif. in l. n. 111/11
Art. 10, 11 e 22, l. n. 576/80
Art. 21, co. 10, l. n. 247/12
Art. 44, co. 2, d.l. n. 269/03, conv. con modif. in l. n. 326/03
D.P.R. n. 917/86
l. n. 576/80
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
P.Q.M i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di

Giurisprudenza citata

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Cass. 4419/21
Cass. 37546/21
Cass. 19834/22
Cass. 12880/24
Cass. 37544 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17661-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti- contro PASTORE LUCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUISA CARPENTIERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2181/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/10/2019 R.G.N. 72/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata avvocato R.G.N.17661/2020 Cron. Rep. Ud.11/12/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’avv. Lucia Pastore volta ad ottenere l’annullamento di un avviso di addebito emesso dall’Inps a seguito d’iscrizione d’ufficio della professionista alla Gestione separata per l’anno 2009. Riteneva la Corte che, essendo il reddito percepito nel 2009 inferiore a €5000, dovesse affermarsi la natura occasionale dell’attività. Né l’Inps, su cui incombeva la prova, aveva offerto alcun elemento a supporto della natura abituale dell’attività.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. Lucia Pastore resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.26-31,l.n.335/95, 18, co.1 e 2,d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, 53 d.P.R. n.917/86, 10, 11 e 22 l. n.576/80, 21, co.10, l. n.247/12, 44, co.2,d.l. n.269/03, conv. con modif. in l. n.326/03, per non avere la Corte d’appello reputato l’obbligo di iscrizione della professionista in presenza di reddito inferiore a €5000.

Il motivo è infondato. La Corte non ha violato il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass.4419/21, seguita da varie altre, tra cui Cass.37546/21, Cass.19834/22, Cass.12880/24 ) secondo cui l’obbligo iscrizione è dovuto anche per redditi inferiori a €5000 ove derivino da attività abituale, semmai potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore a tale soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

La Corte d’appello ha ritenuto che il reddito prodotto, al di sotto della soglia di €5000, fosse indice di occasionalità dell’attività, in mancanza di altri indizi addotti dall’Inps a sostegno dell’abitualità (v. Cass.37544 e 37546 del 2021). Trattasi di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. L’Inps, pur deducendo che non sarebbero stati esaminati altri dati acquisiti al processo, ovvero la titolarità di partita ivao l’iscrizione all’albo, non ha proposto motivo ai sensi del n.5, né ha argomentato in modo specifico sulla decisività di tali elementi di fatto, capaci da soli di superare l’elemento indiziario opposto, dato dal reddito inferiore a €5000.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Inps. P.Q.M i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di