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Ordinanza — n. 910/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for failure to assess manual labor prevalence over capital in artisan status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 910/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance judgment which had upheld the lower court's rejection of Giuseppe Russo's opposition against INPS regarding his artisan status. Russo argued that the appellate court incorrectly defined 'prevalence' as the dominance of his business activity over his teaching career, rather than requiring a specific assessment of manual personal labor versus capital inputs. The court ruled that the lower court failed to evaluate the actual proportion of revenue derived from Russo's personal manual work compared to materials and third-party labor, a factual omission that necessitated remanding the case for a proper determination.

Regesto Legislator

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Art. 2 l. n. 443/85; Art. 2697 c.c.: The qualification of an enterprise as artisanal for social security purposes depends on the factual prevalence of personal manual work over capital and other production factors, not merely on the formal registration or the comparison between business and other professional activities.

Parole chiave

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artisan status qualification prevalence of manual labor capital vs labor assessment INPS contribution obligations Cassation quashing decision attività sottoposta a contribuzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 l. n. 443/85
Art. 2, co. 4 l. n. 443/85
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Art. 111, co. 6 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21703/17
Cass. 17996/11
Cass. 12012/11
Cass. 1680/21
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15506-2020 proposto da: RUSSO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale ALFA IMPIANTI DI RUSSO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO VARRIALE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5225/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 274/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione artigianiInps R.G.N.15506/2020 Cron. Rep. Ud.11/12/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Giuseppe Russo avverso un verbale ispettivo emesso dall’Inps in cui era contestato il mancato pagamento di contributi alla gestione degli artigiani istituita presso l’ente, essendo Russo titolare di un’impresa che installava impianti idrico-sanitari, di climatizzazione e riscaldamento. Riteneva la Corte d’appello dimostrata sia l’attività manuale svolta dall’odierno ricorrente, sia la prevalenza dell’attività artigiana rispetto a quella di insegnante.

Avverso la sentenza, Giuseppe Russo ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Giuseppe Russo deduce violazione dell’art.2 l. n.443/85, per non avere la Corte d’appello accertato il requisito della prevalenza, da intendersi come prevalenza del lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, e non rispetto ad altre attività esercitate.

Con il secondo motivo di ricorso, Giuseppe Russo deduce violazione dell’art.2, co.4 l. n.443/85, per non avere la Corte d’appello ritenuto necessario, ai fini della qualifica di artigiano, il possesso del requisito tecnico- professionale in capo al ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso, Giuseppe Russo deduce violazione dell’art.2697 c.c. per avere la Corte d’appello fatto gravare su di sé l’onere probatorio dell’inesistenza dei requisiti necessari alla qualifica di artigiano. Con il quarto motivo di ricorso, Giuseppe Russo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.116 c.p.c., non avendo la Corte d’appello esercitato il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove acquisite.

Con il quinto motivo di ricorso, Giuseppe Russo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132, co.2, n.4, c.p.c. e 111, co.6, Cost., stante la motivazione solo apparente della pronuncia impugnata. Il primo motivo è fondato. Secondo orientamento consolidato di questa Corte, è imprenditore artigiano chi svolga l’attività organizzandola prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ovvero, trattandosi di impresa collettiva, occorre che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; il lavoro personale, anche manuale, deve comunque averefunzione preminente sul capitale (Cass.21703/17, Cass.17996/11, Cass.12012/11), e quindi su altri fattori produttivi quali: il valore dei materiali impiegati, del lavoro di terzi o degli investimenti.

È stato altresì affermato (Cass.1680/21) che l’inquadramento dell’impresa come artigiana in funzione previdenziale e il correlato obbligo contributivo non poggianosull’iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 l. n.443/85, il quale non ha naturacostitutiva, ma sull’effettivo svolgimento di un’attività con le caratteristiche degli artt.3 e 4 l. n.443/85. Ora, come rileva il motivo, la Corte d’appello ha falsamente applicato il criterio della prevalenza. Ha infatti inteso quest’ultimo come prevalenza dell’attività imprenditoriale sulla diversa attività di insegnante, quando, invece, occorreva accertare la prevalenza del lavoro, anche manuale, personale, sul fattore capitale.

Tale accertamento è del tutto mancato, non avendo la Corte d’appello ad esempio valutato quale percentuale di ricavi fosse imputabile all'apporto personale del titolare o dei soci e quale invece ad altri fattori della produzione, come il costo dei materiali impiegati e del lavoro di terzi (v. Cass.12012/11, cit.). Il fatto poi che il ricorrente fosse iscritto quale artigiano –come valorizzato dalla Corte territoriale – è in realtà un fatto non decisivo, poiché, come detto, l’accertamento deve compiersi sul dato sostanziale, e non formale, dello svolgimento di attività lavorativa, anche manuale, prevalente sul fattorecapitale.

I restanti motivi restano assorbiti. Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per l’accertamento della sussistenza di un’attività qualificabile come artigiana in base alla prevalenza del lavoro