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Decreto — n. 898/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 898/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 898/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20878/2023 R.G. proposto da: Compagnia Aerea Italiana S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Luca Tamajo -ricorrente- contro Luca Spagnoletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marziale unitamente all’avvocato Patrizia Totaro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1455/2023 depositata il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 898/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 20878/2023 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 898/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, avv. Patrizia Totaro e avv. Giuseppe Marziale.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione anticipi delle spese condanna al pagamento pecuniario procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20878/2023 R.G. proposto da: Compagnia Aerea Italiana S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele De Luca Tamajo -ricorrente- contro Luca Spagnoletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marziale unitamente all’avvocato Patrizia Totaro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1455/2023 depositata il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Numero registro generale 20878/2023 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 898/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, avv. Patrizia Totaro e avv. Giuseppe Marziale.

Così deciso in Roma, il 15/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 20878/2023 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 898/2026 Data pubblicazione 16/01/2026