Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Oriana Perrone against an Enel Spa judgment extinguished because the 40-day response period expired without a request for a decision. The court ruled that the appellant's failure to act within the statutory timeframe constituted a waiver of the right to proceed. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The expiration of the forty-day period for requesting a decision on the proposal for settlement of the proceedings results in the waiver of the appeal and the extinction of the cassation judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10757/2023 R.G. proposto da: Oriana Perrone, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Spinosa -ricorrente- contro Enel Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, Fondazione Centro Studi Enel in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Maresca unitamente all’avvocato Monica Grassi -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3605/2022 depositata il 31/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10757/2023 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 897/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 10757/2023 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 897/2026 Data pubblicazione 16/01/2026