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Decreto — n. 895/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 895/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 895/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13728/2023 R.G. proposto da: Asola S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Valsecchi, elettivamente domiciliato presso l’avv. Paolo Arcangeli -ricorrente- contro Matteo Torretta, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Di Pietto -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1070/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 895/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 13728/2023 R.G. proposto da: Asola S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Valsecchi, elettivamente domiciliato presso l’avv. Paolo Arcangeli -ricorrente- contro Matteo Torretta, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Di Pietto -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1070/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali condono delle spese procedurali ripetibili recupero delle spese esecutive rimborso delle spese diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Paolo Arcangeli -ricorrente- contro Matteo Torretta, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Di Pietto -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1070/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13728/2023 R.G. proposto da: Asola S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Valsecchi, elettivamente domiciliato presso l’avv. Paolo Arcangeli -ricorrente- contro Matteo Torretta, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Di Pietto -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.1070/2022 depositata il 14/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Numero registro generale 13728/2023 Numero sezionale 37/2026 Numero di raccolta generale 895/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 13728/2023 Numero sezionale 37/2026 Numero di raccolta generale 895/2026 Data pubblicazione 16/01/2026