Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a company, argued against the lower court's ruling, but the court noted the lapse of time without any procedural request. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the case and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19621/2025 R.G. proposto da: Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Garramone unitamente all’avvocato Sergio Alberto Codella -ricorrente- contro Flaviana Cuccu, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Civitelli unitamente agli avvocati Francesca Quadrio, Alba Chiara Elena Civitelli controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.103/2025 depositata il 18/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 19621/2025 Numero sezionale 33/2026 Numero di raccolta generale 884/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 19621/2025 Numero sezionale 33/2026 Numero di raccolta generale 884/2026 Data pubblicazione 16/01/2026