Decreto — n. 883/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9200/2025 R.G. proposto da: Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Alberto Codella unitamente all’avvocato Luca Garramone -ricorrente- contro Flavio Abela, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Carapelle -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 883/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 9200/2025 R.G. proposto da: Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Alberto Codella unitamente all’avvocato Luca Garramone -ricorrente- contro Flavio Abela, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Carapelle -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9200/2025 R.G. proposto da: Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Alberto Codella unitamente all’avvocato Luca Garramone -ricorrente- contro Flavio Abela, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Carapelle -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.799/2024 depositata il 16/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Numero registro generale 9200/2025 Numero sezionale 32/2026 Numero di raccolta generale 883/2026 Data pubblicazione 16/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Roberto Carapelle. Così deciso in Roma, il 15/01/2026 Carla Ponterio Numero registro generale 9200/2025 Numero sezionale 32/2026 Numero di raccolta generale 883/2026 Data pubblicazione 16/01/2026