Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. The appellant, representing the plaintiff, did not act within the timeframe, while the opposing parties and the State argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant civil procedure code articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30019/2022 R.G. proposto da: MONTI MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO PINZA e dall’avv. Vincenzo di Villo -ricorrente- contro VERANO PRATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA ZANELLO unitamente all’avvocato IVAN CARIOLI -controricorrente- nonché contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SGROI unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.621/2022 depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 30019/2022 Numero sezionale 29/2026 Numero di raccolta generale 825/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 30019/2022 Numero sezionale 29/2026 Numero di raccolta generale 825/2026 Data pubblicazione 15/01/2026