Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the plaintiff, did not act within the timeframe required by law, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of judgment definition results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29989/2022 R.G. proposto da: MONTI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DI VILIO unitamente all’avvocato ROBERTO PINZA -ricorrente- contro INCORONATA MIGNOGNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA ZANELLO unitamente all’avvocato IVAN CARIOLI -controricorrente- contro INPS, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SGROI unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI -controricorrente- nonché contro SCCI SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.622/2022 depositata il 06/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 29989/2022 Numero sezionale 28/2026 Numero di raccolta generale 821/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 29989/2022 Numero sezionale 28/2026 Numero di raccolta generale 821/2026 Data pubblicazione 15/01/2026