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Decreto — n. 793/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 793/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond within the statutory forty-day period. The appellant, represented by two lawyers, filed a request for judgment under Article 380-bis c.p.c., but no decision was sought by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings legal costs procedural default condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA (GIÀ ANPAL SERVIZI SPA) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.848/2025 depositata il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA (GIÀ ANPAL SERVIZI SPA) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.848/2025 depositata il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9011/2025 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 793/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di3cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9011/2025 R.G. proposto da: PARENTI SIMONETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI PARENTI unitamente all’avvocato ANTONIO VALLEBONA -ricorrente- contro ANPAL SERVIZI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro SVILUPPO LAVORO ITALIA SPA (GIÀ ANPAL SERVIZI SPA) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.848/2025 depositata il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 9011/2025 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 793/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di3cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 9011/2025 Numero sezionale 27/2026 Numero di raccolta generale 793/2026 Data pubblicazione 14/01/2026