Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; plaintiff's inaction deemed a waiver of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiff failed to respond to the court's proposal for judgment within 40 days. The appellant, representing a local health authority, had filed the appeal against a lower court ruling but remained silent after the procedural proposal was communicated. The court ruled that this silence constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the 40-day period following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 16137 del 2022 proposto da l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del Direttore Generale facente funzioni e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosalba Valenzano -ricorrente- contro Martino Franco, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Lutrario -controricorrente- avverso la sentenza n. 4658/2021 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 23.12.2021, RG 1319/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
Numero registro generale 16137/2022 Numero sezionale 26/2026 Numero di raccolta generale 792/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell’avv. Riccardo Lutrario dichiaratosi antistatario. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 450,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv.
Riccardo Lutrario dichiaratosi antistatario Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026 Il Consigliere delegato Irene Tricomi Numero registro generale 16137/2022 Numero sezionale 26/2026 Numero di raccolta generale 792/2026 Data pubblicazione 14/01/2026