Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a travel company, challenged a lower court judgment against a defendant but remained silent after the procedural deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period following the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15233/2025 R.G. proposto da: ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GARRAMONE unitamente all’avvocato SERGIO ALBERTO CODELLA -ricorrente- contro SILVIA CHECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINA CIVITELLI unitamente agli avvocati FRANCESCA QUADRIO, ALBA CHIARA ELENA CIVITELLI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1070/2024 depositata il 30/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 15233/2025 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 776/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 15233/2025 Numero sezionale 21/2026 Numero di raccolta generale 776/2026 Data pubblicazione 14/01/2026