Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, Supermercati La Mimosa Srl, did not act within this timeframe, while the opposing party, the Territorial Labor Inspectorate of Naples, contended for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the proceedings terminated, awarding the respondent the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 504/2025 R.G. proposto da: SUPERMERCATI LA MIMOSA SRL, AVINO ERNESTO, rappresentati e difesi dall'avvocato RAFFAELE SOLANO -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.2475/2024 depositata il 05/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 504/2025 Numero sezionale 20/2026 Numero di raccolta generale 772/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 504/2025 Numero sezionale 20/2026 Numero di raccolta generale 772/2026 Data pubblicazione 14/01/2026