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Ordinanza — n. 752/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for wage differences due to insufficient evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 752/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the worker's claims for unpaid wage differences based on ordinary and overtime hours. The court found the lower court's reasoning sufficient to establish that the employer's evidence outweighed the worker's assertions regarding the specific employment period. Consequently, the appeal was dismissed, and the worker was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; The Court of Cassation does not re-evaluate evidence but verifies the logical consistency of the lower court's reasoning, dismissing appeals where the first-instance judgment adequately explains the assessment of conflicting testimonies and documents.

Parole chiave

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wage differences claim overtime hours evidence omission of motivation procedural inadmissibility labor dispute appeal compensazione della differenza retribuzione del lavoro pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce totale omissione, genericità e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 nn.
Art. 115 c.p.c.
in ordine al preciso, puntuale e rigoroso assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore e mancata specifica contestazione avversaria dei fatti e dei documenti prodotti ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 2.Con il secondo motivo, denuncia genericità e illogicità della motivazione in relazione all’art.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.p.r.
art. 115 c.p
in ordine al preciso, puntuale e rigoroso assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore e mancata specifica contestazione avversaria dei fatti e dei documenti prodotti ai sensi dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 36881/2021
Cass. n. 27415/2018
Cass. n. 29730/2020
Cass. n. 20553/2021
Cass. n. 5412/2025
Cass. n. 2976/2025
Cass. n. 10951/2025
Cass. n. 11030/2025
Cass. n. 9105/2017
Cass. n. 20921/2019
Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014
(Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n.
Cass. n. 23940/2017
Cass. n. 16595/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27477-2022 proposto da: SEGGIARO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO STRAMBI; -ricorrente - contro IMPRESA EDILE GIORCELLI GIANNI, in persona del suo titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO ENA, MASSIMO LASAGNA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 445/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/09/2022 R.G.N. 177/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Retribuzione rapporto privato R.G.N.27477/2022 Cron.

Rep. Ud.26/11/2025 Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Torino ha accolto l'appello di Giorcelli Gianni, titolare dell’impresa edile omonima, avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli che lo aveva condannato al pagamento della somma di € 29.922,07, oltre accessori, a titolo di differenze di retribuzione collegate all'attività lavorativa subordinata svolta da Paolo Seggiaro tra settembre 2010 e aprile 2016, con inquadramento come manovale CCNL artigiani edili, così respingendo le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. 2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con sei motivi; resiste il datore di lavoro con controricorso; la Corte si è riservat a il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce totale omissione, genericità e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine al preciso, puntuale e rigoroso assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore e mancata specifica contestazione avversaria dei fatti e dei documenti prodotti ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 2.Con il secondo motivo, denuncia genericità e illogicità della motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine alla fondatezza della domanda economica per differenze retributive da ore di lavoro ordinario. 3.Con il terzo motivo,si duole di omissione e genericità della motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine alla fondatezza della domanda economica per differenze retributive da ore di lavoro straordinario e contraddittorietà e illogicità delle argomentazioni svolte in punto indennità “Trasferta Italia”. 4.Con il quarto motivo, lamenta illogicità e superficialità della motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine alla testimonianza del Seggiaro nel procedimento R.G. 610/2015 “Sarria contro Impresa Giorcelli” e irrilevanza del contenuto della deposizione in puntodi pagamento delle ore di lavoro straordinario. 5.Con il quinto motivo, deduce illogica e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine alla strumentalizzazione e al travisamento delle deposizioni testimoniali e comprovata esecuzione di ore da lavoro straordinario e fondatezza della relativa richiesta economica. 6.Con il sesto motivo, d3nuncia irragionevole motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in ordine ai lavori socialmente utili eseguiti dal lavoratore. 7.Il ricorso è complessivamente inammissibile. 8.In tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011).

Invero, la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, determina l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate dairredimibile eterogeneità (Cass. n. 36881/2021). 9.Del resto, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

Infatti, il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 27415/2018, n. 29730/2020, n. 20553/2021, n. 5412/2025). Rientra nella fisiologia del sistema a doppio grado di merito la possibilità che le prove raccolte in primo grado siano integrate in grado d’appello, e che siano valutate (con o senza integrazioni) diversamente, purché di tale diversa valutazione siano spiegati adeguatamente i motivi; non è, invece, prevista, una terza valutazione delle prove nella presente fase di legittimità (cfr.

Cass. n. 2976/2025, n. 10951/2025, n. 11030/2025). 10.Neppure è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico- argomentativo che l’ha portata a ritenere carente la prova dei fatti posti a fondamento delle rivendicazioni attoree. 11.In ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo. 12.All’inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst