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Decreto — n. 747/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 747/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 747/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. civ. 12246 del 2025 proposto da COMUNE DI ROCCAFORZATA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Liuzzi -ricorrente- contro COPPOLA GIARACUNI FERNANDO PASQUALE , rappresentat o e difesodagli avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione di Staccata di Taranto - n. 103/2025, pubblicata il giorno 31.03.2025, R.G. n. 458/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 747/2026 — snciv · Corte di Cassazione: civ. 12246 del 2025 proposto da COMUNE DI ROCCAFORZATA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Liuzzi -ricorrente- contro COPPOLA GIARACUNI FERNANDO PASQUALE , rappresentat o e difesodagli avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione di Staccata di Taranto - n. 103/2025, pubblicata il giorno 31.03.2025, R.G. n. 458/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese di procedura onorari legali mancato anticipo delle spese spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
458/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. civ. 12246 del 2025 proposto da COMUNE DI ROCCAFORZATA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Liuzzi -ricorrente- contro COPPOLA GIARACUNI FERNANDO PASQUALE , rappresentat o e difesodagli avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione di Staccata di Taranto - n. 103/2025, pubblicata il giorno 31.03.2025, R.G. n. 458/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente con distrazione in favore degli avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone, dichiaratisi anticipatari;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone, dichiaratisi anticipatari. Così deciso in Roma, il