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Decreto — n. 746/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 746/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 746/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 13865 del 2025 proposto da Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Nardone -ricorrente- contro Maggi Elvira rappresentata e difesa dall’avv. Michele Farina -controricorrente- INPS -intimato- avverso la sentenza n. 1408/2025 depositata dalla Corte di Appello di Napoli, il 10 aprile 2025, RG n. 321/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 746/2026 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. 13865 del 2025 proposto da Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Nardone -ricorrente- contro Maggi Elvira rappresentata e difesa dall’avv. Michele Farina -controricorrente- INPS -intimato- avverso la sentenza n. 1408/2025 depositata dalla Corte di Appello di Napoli, il 10 aprile 2025, RG n. 321/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese errore di calcolo restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
321/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 13865 del 2025 proposto da Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Nardone -ricorrente- contro Maggi Elvira rappresentata e difesa dall’avv. Michele Farina -controricorrente- INPS -intimato- avverso la sentenza n. 1408/2025 depositata dalla Corte di Appello di Napoli, il 10 aprile 2025, RG n. 321/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Numero registro generale 13865/2025 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 746/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere delegato Irene Tricomi Numero registro generale 13865/2025 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 746/2026 Data pubblicazione 13/01/2026