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Decreto — n. 745/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 745/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 745/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 11015 /2025 proposto da Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Ventimiglia -ricorrente- contro Carmelo Lo Balbo rappresentato e difeso dall’Avv. Nunziello Anastasi -controricorrente- Brunoni Rita Beatrice, Calcaterra Maria Carcione Giuseppina Cardali Salvatore Cardali Salvatore Lando Rosina Lo Cicero Ciro Oddo Tina Oriti Maria Pia Assunta Ricciardi Salvatore Vasi Angela Vasi Giuseppe Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Celsa Cirino Mazzeo Erasmo Carroccetto Giuseppe -intimati- avverso la sentenza n. 216 del 21 marzo 2025 emessa dalla Corte d’Appello di Messina RG 38\2023.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 745/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 26 novembre 2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali mancato versamento dell'anticipo spese spese giustificate dall'uso commerciale spese di esecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 11015 /2025 proposto da Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Ventimiglia -ricorrente- contro Carmelo Lo Balbo rappresentato e difeso dall’Avv. Nunziello Anastasi -controricorrente- Brunoni Rita Beatrice, Calcaterra Maria Carcione Giuseppina Cardali Salvatore Cardali Salvatore Lando Rosina Lo Cicero Ciro Oddo Tina Oriti Maria Pia Assunta Ricciardi Salvatore Vasi Angela Vasi Giuseppe Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Celsa Cirino Mazzeo Erasmo Carroccetto Giuseppe -intimati- avverso la sentenza n. 216 del 21 marzo 2025 emessa dalla Corte d’Appello di Messina RG 38\2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 26 novembre 2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita Lo Balbo Carmelo che peraltro come esposto dal ricorrente nella nota depositata PCT il 26 novembre 2025 non ha “transatto”; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere delegato Irene Tricomi Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026