Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, ruling it deemed withdrawn under CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry failed to oppose a settlement proposal within 40 days. The Ministry argued for the appeal's continuation, but the court applied the principle that silence constitutes a waiver. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the Ministry to pay the opposing party's legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days after a settlement proposal is deemed a withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the other party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al R.G. civ. n. 9109 del 2025 proposto da : MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO. in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, siti in Roma, via del Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege -ricorrente- contro PENNINO GIUSEPPA, MATTARELLA IGNAZIO E PRAVATA’ MARCELLO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, e con gli stessi domiciliati digitalmente ai seguent i indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it e marcologiudice@avvpec.it -controricorrenti- I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- Avverso sentenza n. 791/2024, dalla Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 30 ottobre 2024, R.G. 619/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente con distrazione in favore degli avvocati Luigi Serino e Marco Lo Giudicedichiaratisi distrattari;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, da liquidarsi in favore degli avvocati Luigi Serino e Marco Lo Giudicedichiaratisi distrattari. Così deciso in Rom