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Decreto — n. 735/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 735/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 735/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7278/2023 R.G. proposto da: CIBELLI SABATO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI NUCIFERO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA n. 511/2022 emessa da CORTE D'APPELLO SALERNO il 20/09/2022, RG 253 del 2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 735/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 7278/2023 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 735/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in mancanza della costituzione della controparte non deve provvedersi sulle spese processuali.

Parole chiave

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spese di difesa accollo delle spese anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio spese inutili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in mancanza della costituzione della controparte non deve provvedersi sulle spese processuali.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7278/2023 R.G. proposto da: CIBELLI SABATO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI NUCIFERO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA n. 511/2022 emessa da CORTE D'APPELLO SALERNO il 20/09/2022, RG 253 del 2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 7278/2023 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 735/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che in mancanza della costituzione della controparte non deve provvedersi sulle spese processuali.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere delegato Irene Tricomi Numero registro generale 7278/2023 Numero sezionale 14/2026 Numero di raccolta generale 735/2026 Data pubblicazione 13/01/2026