Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing Grassetti Anna Rita, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, Marco Liera SRL, contended that the procedural silence constituted a waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within the statutory period results in the appeal being deemed renounced and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL /CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4971/2025 R.G. proposto da: GRASSETTI ANNA RITA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO POLITA -ricorrente- contro MARCO LIERA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO BASSO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.69/2025 depositata il 28/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 4971/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 710/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 4971/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 710/2026 Data pubblicazione 13/01/2026