Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a travel company, had not responded to the proposal to define the judgment, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural silence. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within the prescribed term results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26096/2024 R.G. proposto da: ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GARRAMONE unitamente all’avvocato SERGIO ALBERTO CODELLA -ricorrente- contro STEFANO POZZOBON, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.653/2024 depositata il 02/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 26096/2024 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 695/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 26096/2024 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 695/2026 Data pubblicazione 13/01/2026