Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 656/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 656/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a travel company, challenged an appellate judgment regarding labor disputes but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision 40-day time limit waiver of rights proposed settlement procedure associazione internazionale dei trasporti aerei contratto di organizzazione di viaggio compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 14342/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 656/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14342/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 656/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL /CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14342/2025 R.G. proposto da: ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GARRAMONE unitamente all’avvocato SERGIO ALBERTO CODELLA -ricorrente- contro ANDREA CICIRELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.957/2024 depositata il 23/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14342/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 656/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 09/01/2026 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 14342/2025 Numero sezionale 7/2026 Numero di raccolta generale 656/2026 Data pubblicazione 12/01/2026