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Ordinanza — n. 565/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 565/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 565/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24739-2020 proposto da: TRALICCI GINA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVINO GRECO; -ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; -controricorrente - nonché contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2020 R.G.N. 3991/2016;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 565/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Tanto premesso, ilprimo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha specificato che la professionista non aveva posto in discussione l’imputazione dei pagamenti compiuti dalla Cassa. Il motivo si limita ad asserire che tale contestazione era invece stata sollevata in primo grado, ma nulla dice sul fatto che anche in grado d’appello, a mezzo di motivo di gravame, la contestazione fosse stata riproposta. Il motivo risulta dunque generico poiché non sottopone a specifica censura l’affermazione della Corte secondo cui, davanti a sé, non fu proposta alcuna contestazione sulla imputazione compiuta dalla Cassa.

Parole chiave

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credito di contributi computo dei contributi riscossione dei contributi retroattività della rendita d'invalidità contributi di previdenza professionale mantenimento della previdenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24739-2020 proposto da: TRALICCI GINA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVINO GRECO; -ricorrente - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; -controricorrente - nonché contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2020 R.G.N. 3991/2016;

Oggetto contributi R.G.N.24739/2020 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATOCHE Per quanto rileva in questa sede, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da Gina Tralicci avverso una cartella esattoriale emessa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi alle annualità 2006 e 2009. Riteneva la Corte che i pagamenti parziali già eseguiti da Tralicci fossero stati imputati a scomputo del maggior credito della Cassa, senza che su tale imputazione fosse stata mossa alcuna contestazione dalla professionista.

Ella aveva invece eccepito la prescrizione, però infondatamente, visto l’atto interruttivo comunicato dalla Cassa il 27.2.2012. Avverso la sentenza,Gina Tralicci ricorre per due motivi. La Cassa e il concessionario per la riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistono con controricorso. La Cassa ha depositato memoria illustrativa. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con il primo motivo di ricorso, Gina Tralicci deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1195 c.c. e 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato la Corte che sin dal primo grado era stata contestata l’imputazione compiuta dalla Cassa in modo unilaterale e in violazione del previo accordo raggiunto.

Con il secondo motivo di ricorso, Gina Tralicci deduce violazione e falsa applicazione della l. n.247/12, nonché omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte escluso la compiuta prescrizione invece maturata per il debito dell’annualità 2006, atteso che l’atto interruttivo intervenne nel 2012, oltre i cinque anni necessari ai fini della prescrizione. Preliminarmente va respinta la richiesta di riunione avanzata da parte ricorrente: la riunione in cassazione riguarda il solo caso di cui all’art.335 c.p.c., ovvero di separati ricorsi per impugnazione della medesima sentenza, laddove nel caso di specie si chiede la riunione di ricorsi proposti per impugnare distinti provvedimenti, efinalizzata alla sospensione del processo in cassazione nell’attesa della definizione del giudizio, pendente in primo grado, di querela di falso sulla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento dell’atto interruttivo della prescrizione.

Tanto premesso, ilprimo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha specificato che la professionista non aveva posto in discussione l’imputazione dei pagamenti compiuti dalla Cassa. Il motivo si limita ad asserire che tale contestazione era invece stata sollevata in primo grado, ma nulla dice sul fatto che anche in grado d’appello, a mezzo di motivo di gravame, la contestazione fosse stata riproposta. Il motivo risulta dunque generico poiché non sottopone a specifica censura l’affermazione della Corte secondo cui, davanti a sé, non fu proposta alcuna contestazione sulla imputazione compiuta dalla Cassa.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Esso infatti non reca alcuna specifica censura alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, ovvero che la prescrizione non è compiuta nemmeno per l’annualità 2006, in quantoil dies a quo della prescrizione decorreva non dal 2006, ma dall’invio alla Cassa della comunicazione dei redditi percepiti nel 2006, invio avvenuto il 2.8.2007. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della Cassa, mentre non si deve statuire sulle spese nel rapporto con AdER cui il ricorso deve ritenersi notificato a soli fini di litisdenuntiatio, essendo la Cassa l’unica legittimata passiva sulla contestazione della pretesa sostanziale (v.

Cass. S.U. n.7514/22). i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulterior