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Decreto — n. 502/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 502/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal against the Palermo Court of Appeal judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe Graffeo, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing parties, including the Ministry of Education and INPS, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment definition within forty days constitutes a formal renunciation of the cassation appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural time limit judgment definition proposal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure formal renunciation spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
843/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 15/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
843/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 15/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9536/2025 R.G. proposto da: GRAFFEO GIUSEPPE GIACINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICASTRO DANIELA CARMELA -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro INPS, rappresentato e difeso dall’avvocato CARCAVALLO LIDIA (CRCLDI68C66F839U) unitamente agli avvocati GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA e PREDEN SERGIO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 843/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di PALERMO il 15/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 9536/2025 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 502/2026 Data pubblicazione 09/01/2026 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre, quanto al Ministero, alle spese prenotate a debito e, quanto all’INPS, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 9536/2025 Numero sezionale 3/2026 Numero di raccolta generale 502/2026 Data pubblicazione 09/01/2026