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Ordinanza — n. 437/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security debt, declaring case extinguished by first-rate payment under new tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 437/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the civil proceeding extinguished due to the debtor's payment of the first installment under a new tax law provision. The appellant had previously opposed social security contributions and insurance premiums, but the court found the procedural issue superseded by the substantive payment. Consequently, the appeal was rejected without ruling on the merits of the debt or the specific procedural violations alleged.

Regesto Legislator

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Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025; Art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 197/2022: The effective perfection of a tax debt definition occurs upon the payment of the first or sole installment, automatically extinguishing the related judicial proceedings by operation of law.

Parole chiave

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extinction of proceedings first installment payment tax debt definition supervening law application social security contributions judicial extinguishment procedural dismissal credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025
Art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 197/2022
Cass. 14/09/2025 n.25163).
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 310 ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/09/2025 n. 25163
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29573/2019 R.G. proposto da ISAIA GABRIELE, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato PANI MASSIMILIANO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centrale rapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALANO GIANDOMENICO unitamente agli avvocati TOMBA RENATA, FRASCONA' LORELLA -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DEL LAVORO e DELLE POLITICHE SOCIALI, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro I.N.P.S., A.D.ER., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 215/2019 pubblicata il 02/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto Gabriele Isaia nella controversia con I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.D.E.R. e l’Ispettorato del Lavoro.

2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito I.N.P.S. per contributi previdenziali e somme aggiuntive, a cartella di pagamento I.N.A.I.L. per premi assicurativi e somme ingiuntive e ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato del Lavoro per maxi-sanzione ex art.3 comma 3 d.l. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.73/2002.

3. Il Tribunale di Cuneo, riuniti i ricorsi separatamente proposti dall’Isaia, li rigettava.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre Isaia, con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, ai quali I.N.A.I.L., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato del lavoro resistono con controricorso. I.N.P.S. e A.D.E.R. sono rimasti intimati.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 n.4 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ.

3. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la «omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti».

4. In via pregiudiziale deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ex art.12 bis del d.l. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.

5. La parte ricorrente con la memoria del 09/10/2023 ha dichiarato l’adesione alla c.d. rottamazione quater (art. 1 commi 231 e segg. della legge n.197/2022) e con le successive memorie ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. del 13/05/2025 e 14/05/2025 ha depositato:

a) la determinazione delle somme dovute da parte della Agenzia delle entrate;

b) il pagamento della prima rata nei termini di legge;

c) il pagamento di alcune delle rate con scadenza successiva alla prima.

6. Con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio, a far tempo dallo 02/08/2025 è entrato in vigore l’art.12 bis del d.l. n.84/2025 (recante: «Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata»): «Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata».

7. La parte ricorrente ha provato il pagamento di tutte le somme determinate dalla Agenzia delle entrate (cfr. le note depositate l’11/01/2024 e il 02/05/2024).

8. Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame, e per l’effetto deve ritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio ex art.12 bis del d.l. n.84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/09/2025 n.25163).

9. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall’art.310 ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale «Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate». Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.

10. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedi