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Ordinanza — n. 422/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund appeal as inadmissible due to prior rejection of prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 422/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the pension fund's appeal inadmissible because the defense of prescription had already been rejected by the Court of Cassation in numerous prior precedents. The appellant argued for a pension liquidation based on the original 1995 law, but the lower courts correctly applied the ten-year prescription rule and the principle of pro rata calculation. Since the legal issue was already settled, the court ruled the new appeal inadmissible under Article 360-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis c.p.c.; The defense of prescription is inadmissible when the same issue has already been rejected by the Court of Cassation in numerous precedents.

Parole chiave

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prescription defense inadmissible appeal pension liquidation pro rata principle prior precedent rejection civil procedure code litigation costs diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis c.p.c.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, ex art. 360-bis c.p.c. Infatti, gli enti previdenziali (quali l’odierna Cassa) non possono adottare – in funzione dell’obiettivo, di cui all’art.
Art. 2946 c.c.
3 comma 12 cit., riguardavano soltanto le delibere successive al 1°.1.2007; il tribunale ha, inoltre, ritenuto applicabile la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., per i ratei già maturati.
Art. 3 comma 12 della legge n. 335/95
50 del 7.2.2023, la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame della Cassa commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il regime originario dell’art. 3 comma 12 della legge n.
Art. 1 comma 763 della legge n. 296/06
335/95, nella sua originaria formulazione, consentiva solo provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, mentre le modifiche apportate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 al predetto art.
Art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di euro 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.Condanna parte ricorrente a pagare euro 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende, ex art.
Art. 380-bis, ult. co. cod. proc. civ.
Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art.
art. 2946 c.c
3 comma 12 cit., riguardavano soltanto le delibere successive al 1°.1.2007; il tribunale ha, inoltre, ritenuto applicabile la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., per i ratei già maturati.
art. 2943 c.c
e dell’art. 2943 c.c., nonché dell’art.
art. 360-bis c.p
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, ex art. 360-bis c.p.c.
art. 96 comma 3 c.p
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di euro 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.Condanna parte ricorrente a pagare euro 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende, ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/01/2019, n. 136
Cass. Sez. Un. 8/09/2015, n. 17742
Cass. n. 31527 del 2022
Cass. n. 31527 del 2022 a cui sono seguite, tra le altre, Cass.
Cass. n. 11590 del 2025
recentemente Cass. n. 11590 del 2025); ne segue l'infondatezza delle censure mosse con i primi due motivi alla sentenza di appello.
Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15533-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA; -ricorrente - contro BRONZO ETTORE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/02/2023 R.G.N. 548/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N.15533/2023 Cron. Rep. Ud.09/12/2025 Con sentenza n. 50 del 7.2.2023, la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame della Cassa commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Torino, che aveva accertato il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo il regime originario dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, condannando la Cassa a corrispondere al ricorrente le relative differenze, nei limiti della prescrizione decennale, nonché ha ritenuto illegittimo il massimale pensionistico introdotto dalla delibera del Comitato dei delegati della Cassa del 28.6.1997, osservando che l’illegittimità riguardava anche le pensioni, quale quella del ricorrente, con decorrenza anteriore al 1°.1.2007, in quanto l’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, nella sua originaria formulazione, consentiva solo provvedimenti di variazione delle aliquote contributive e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, mentre le modifiche apportate dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 al predetto art. 3 comma 12 cit., riguardavano soltanto le delibere successive al 1°.1.2007; il tribunale ha, inoltre, ritenuto applicabile la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., per i ratei già maturati.

La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all'orientamento di questa Suprema Corte che, disconosce il potere della Cassa commercialisti, per i trattamenti pensionistici corrisposti con decorrenza anteriore al 1°.1.2007 - cioè, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, secondo cui la salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/94 non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione - di adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e come tali risultano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate, rispetto alle introduzioni delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti.

Confermava, altresì, la statuizione sulla prescrizione decennale dei ratei già maturati. La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello, articolando il ricorso in tre motivi, mentre Bronzo Ettore ha resistito con controricorso. Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE Con il primo e secondo motivo (aventi una rubrica e un contenuto sostanzialmente analogo), la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3, comma 12 della legge n. 335/95, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo l’applicazione, alla posizione del ricorrente, del cd. massimale pensionistico. Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art.47-bis del d.P.R. n. 639/70, nonché dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2943 c.c., nonché dell’art. 16 del regolamento di previdenza del 2013, in riferimento alla prescrizione dei crediti vantati dal Bronzo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva statuito che il regime della prescrizione fosse quello decennale e non quello quinquennale.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, ex art. 360-bis c.p.c. Infatti, gli enti previdenziali (quali l’odierna Cassa) non possono adottare – in funzione dell’obiettivo, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1985, di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni - provvedimenti ch e, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongono un massimale allo stesso trattamento (quale, nella specie, la delibera 28 giugno 1997 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti (Cass.7/01/2019, n. 136; tale orientamento prende le mosse dalla pronuncia Cass.

Sez. Un. 8/09/2015, n. 17742 ed è stato di seguito sempre confermato, tra le altre, da Cass. 2285/2019; Cass 2286/2019; Cass. 1841/2019 e Cass. 1842/2019 e numerose successiva conformi) (cfr. recentemente Cass. n. 11590 del 2025); ne segue l'infondatezza delle censure mosse con i primi due motivi alla sentenza di appello. Quanto alla censura che attiene alla prescrizione, essa è inammissibile, ex art. 360-bis c.p.c. Va rilevato che essa pone questioni già rigettate da questa Corte in numerosi precedenti (cfr. Cass. n. 31527 del 2022 a cui sono seguite, tra le altre, Cass. n.31641 del 2022, n. 31642 del 2022, n.449 del 2023, n.688 del 2023, Cass. n. 4263 del 2023, n. 4314 del 2023, n. 4349 del 2023, n. 4362 del 2023, n. 4604 del 2023, n. 6170 del 2024).

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380-bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380-bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2.500,00, in favore del resistente e di una ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge.

Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di euro 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.Condanna parte ricorrente a pagare euro 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa