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Ordinanza — n. 418/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate judgment on unpaid vacation indemnity due to lack of factual findings on employee's conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 418/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against the Rome Court of Appeal's judgment awarding vacation indemnity to the employee. The employer argued the lower court failed to address prescription defenses and did not determine the daily salary rate required for the calculation. The court ruled that the appellate judgment was insufficient because it omitted a concrete assessment of whether the employee voluntarily abstained from taking leave after being informed of their right, a key factual element under recent case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellate court must conduct a concrete assessment of whether the employee voluntarily abstained from taking vacation after being informed of their right, as the employer bears the burden of proving the employee's conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
vacation indemnity burden of proof voluntary abstention appellate insufficiency daily salary rate prescription defense remittal to lower court indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Di Michele, in violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; motivazione inesistente, meramente apparente e comunque inidonea.
Art. 112 c.p.c.
Cass. n. 13691 del 22/05/2025
Cass. n. 18140 del 06/06/2022
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
8.-Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
art. 2697 c.c
66 del 2003, dell'art. 2697 c.c.
art. 36 della Costituzione
nonché dell'art. 36 della Costituzione, dell'art.
art. 2109 c.c
36 della Costituzione, dell'art. 2109 c.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 8521 del 2015
Cassazione civile, 10341 del 2011
Cass. n. 13691 del 22/05/2025
Cass. n. 18140 del 06/06/2022
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
8.-Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25161-2022 proposto da: C. LOTTI ASSOCIATI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO LOTTI,DORIANA CONSERVA; -ricorrente - contro DI MICHELE ANTONIO VALERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA PAOLA GENTILI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1248/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2022 R.G.N. 3391/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, ha Oggetto R.G.N.25161/2022 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 condannato la C. Lotti Associati-Società di Ingegneria-S.p.A. al pagamento in favore di Di Michele Antonio Valerio della somma di € 309.516,52 a titolo di danno pensionistico oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo; ha inoltre dichiarato il diritto Di Michele Antonio Valerio all'indennità sostitutiva per ferie non godute per complessivi 39,26 giorni; ha rigettato nel resto la domanda e condannato la C.

Lotti Associati-Società di Ingegneria-S.p.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e di c.t.u. Per quanto ancora di interesse in relazione all'indennità per ferie non godute la cui domanda era stata respinta dal giudice di primo grado, la Corte d'appello ha affermato che doveva accogliersi il gravame incidentale proposto dal Di Michele nei limiti indicati nella sentenza; posto che a far data dalla cessazione del rapporto del 27/9/2010, come da busta paga relativa proprio al mese di settembre 2010, risultavano ferie non godute per giorni 39,26 .

È vero che risultava un maggior numero di giorni di ferie residue da buste paga antecedenti a quella del versamento di settembre 2010 e non risultava dalle stesse o da successive il versamento della relativa indennità sostitutiva per il mancato godimento delle medesime, tuttavia, secondo la Corte di appello, era altrettanto vero che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione delle indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombeva al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass.8521 del 2015 ).

Al riguardo nulla aveva provato il Di Michele se non nei termini sopra indicati in relazione alla ultima busta paga. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C. Lotti Associati-Società di Ingegneria-S.p.A con quattro motivi di ricorso ai quali ha resistito Michele Antonio Valerio con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art.380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione falsa e applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 7 CCNL Dirigente Industria con riferimento al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nonostante la qualifica dirigenziale e il ruolo apicale e strategico dell'ing.

Di Michele. 2.-Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento al ruolo dirigenziale apicale dell'ing. Di Michele, in violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; motivazione inesistente, meramente apparente e comunque inidonea. Omessa ammissione della richiesta di prova testimoniale. 3.-Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. con violazione dell'art. 360, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto all'indennità per le ferie non godute per il periodo risalente agli anni precedenti l'anno 2000 stante, secondo il costante orientamento delle Sezioni unite, la natura giuridica risarcitoria dell'indennità per ferie non godute e con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria, decorrente anche in costanza di rapporto (Cassazione civile, 10341 del 2011, ; eccezione sollevata in primo e secondo grado) 4.- Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia in ordine alla retribuzione giornaliera; la Corte d'appello non si era pronunciata in ordine alla retribuzione giornaliera da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie, non godute era stato rilevato come la retribuzione giornaliera sarebbe infatti pari a euro 369,60 e non pari a 594,24.

5. I motivi di ricorso sono fondati, per quanto di ragione. Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per escludere la spettanza dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, non basta che il dirigente apicale possa scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse, bensì occorre che egli si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova (Cass. n. 13691 del 22/05/2025; e cfr n. 18140 del 06/06/2022) 6.- Ciò posto , la sentenza non ha compiuto in proposito alcun congruo accertamento.

Non ha considerato la posizione professionale del lavoratore e non ha accertato se ai fini del giudizio, nei termini fissati dall’orientamento di legittimità sopra richiamato, fossero rilevanti i capitoli di prova richiesti dalla datrice di lavoro. Nulla ha detto in relazione alla determinazione delle somme dovute del periodo feriale ed, avendo pronunciato una sentenza limitata al generico riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, non ha indicato alcuna somma a titolo di retribuzione giornaliera e quindi non ha individuato l’entità del parametro retributivo.

Ha pure omesso di provvedere sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla datrice di lavoro. 7.- Alla luce di quanto osservato il ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza deve essere cassata, con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 8.-Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spe