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Ordinanza Interlocutoria — n. 411/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case for public hearing due to relevance of related INPS appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 411/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand for public hearing rather than dismissing the appeal on procedural grounds. The appellant argued the lower court erred in admitting the appeal and relied on a prior INPS judgment lacking res judicata. The court recognized the substantive connection between the INAIL and INPS cases, necessitating a public trial to address the nomofilactic issue regarding suspension of prescription.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: When a contested appeal relies on a prior judgment under review for cassation, and the issues are substantively connected, the court must order a public hearing to examine the relevance of the foreign decision.

Parole chiave

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remand for public hearing nomofilactic relevance suspension of prescription res judicata defect connected proceedings cassa di compensazione professionale pagamento in contanti della prestazione d'assicurazione indennità compensativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 c.c.
3.–Con la terza doglianza la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
Art. 2941, n. 8 c.c.
La trattazione di talericorso è stata rimessa alla pubblica udienza, in particolare per la rilevanza nomofilattica della questione devoluta -4 - con il dodicesimo motivo,concernente la sospensione della prescrizione (art. 2941, n.
art. 434 cod. proc. civ
La Corte territoriale ha disatteso, preliminarmente, l’eccezione d’inammissibilità del gravame, per inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 434 cod. proc. civ., e ha evidenziato che l’atto d’appello individua in modo univoco le questioni controverse e i punti contestati della sentenza impugnata.
art. 2909 cod. civ
3.–Con la terza doglianza la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 2266 del 2019 della Corte d'Appello di Bari
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Testo completo

ul ricorso 18876-2020 proposto da C.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura rilasciata a margine de l ricorso per cassazione, dall’avvocato DOMENICO GAROFALO , con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OTTONE SALVATI, in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 3 – ricorren t e – contro ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati MICHELE PONTONE e LORELLA FRASCONÀ ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, VIA IV NOVEMBRE, 144 –controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 22 6 5 del 20 1 9 del la CORTE D’APPELLO DI BARI,depositata il 21 gennaio 20 20 (R.G.N. 642 /20 1 6 ).

R.G.N.18876/2020 Cron. Rep. C.C. 10/10/2025 giurisdizione Opposizione contro cartella esattoriale relativa al pagamento di premi e sanzioni -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 10 ottobre2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’INAIL e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta da C.I.A., società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione (d’ora innanzi, C.I.A.), contro la cartella esattoriale n. 014 2012 00055449 04, notificata il 30 gennaio 2012 per il pagamento della somma di Euro 28.940,20, a titolo di premi assicurativi, sanzioni e interessi.

La Corte territoriale ha disatteso, preliminarmente, l’eccezione d’inammissibilità del gravame, per inosservanza dei requisiti previsti dall’art. 434 cod. proc. civ., e ha evidenziato che l’atto d’appello individua in modo univoco le questioni controverse e i punti contestati della sentenza impugnata. Il credito dell’INAIL è comprovato dall’accertamento ispettivo del 23 novembre 2009, che ha confermato «le omissioni salariali per le quali è stata richiesta l’integrazione del premio, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora» (pagina 6 della pronuncia d’appello).

La medesima Corte d’appello di Bari, con sentenza pronunciata il 31 ottobre 2019, ha accolto il gravame dell’INPS contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che la cooperativa invoca a supporto del rigetto dell’impugnazione e dell’infondatezza della pretesa dell’INAIL. 2.– C.I.A. impugna per cassazione la sentenza d’appello , formulando tre motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità della trattazione camerale. 3.–L’INAIL si difende con controricorso . 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -3 - 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, che avrebbe rigettato con motivazione inesistente o comunque apparente l’eccezione d’inammissibilità del gravame. 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, in via gradata, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito avrebbe errato nel reputare ammissibile un atto di gravame carente di ogni indicazione dei punti controversi, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza. 3.–Con la terza doglianza la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La sentenza d’appello meriterebbe censuraanzitutto per aver posto a fondamento della decisione una sentenza sprovvista di ogni efficacia di giudicato e, in secondo luogo, per avere acriticamente richiamato le valutazioni formulate in tale sentenza, peraltro impugnata per cassazione. 4.– Come anche l’Istituto rileva nel controricorso (pagina 7), l a ratio decidendi della pronuncia impugnata s’incentra, in maniera dirimente, sulla sentenza n. 2266 del 2019, resa in pari data dalla medesima Corte d’appello, depositata il 9 gennaio 2020 e impugnata dalla Cooperativacon il ricorso recante il numero 18536 del 2020.

La trattazione di talericorso è stata rimessa alla pubblica udienza, in particolare per la rilevanza nomofilattica della questione devoluta -4 - con il dodicesimo motivo,concernente la sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.). 5.–La connessione tra la vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte e quella riguardante la pretesa dell’INPS è avvalorata, in primo luogo, dal percorso argomentativo della decisione impugnata, che mostra di conferire importanza cruciale ai rilievi svolti dalla medesima Corte nella sentenza n. 2266 del 2019.

Convergono in tal senso anche lepuntuali deduzioni delle parti. Nella memoria illustrativa (pagina 2), la ricorrente osserva che il verbale ispettivo dell’INAIL si correla all’accertamento INPS, che rappresenta l’oggetto del contendere nel giudizio di legittimità introdotto con il ricorso 18536-2020. L’Istituto stesso, nel controricorso (pagine 7 e 8), adombra tale correlazione, allo scopo di corroborare la legittimità di una motivazione per relationem rispetto a una decisione che si reputa pertinente , in quanto investe una vicenda unitaria nella sua parte essenziale. 6.–Le interrelazioni tra i temi controversi dei due giudizi, pur nell a peculiarità che contraddistingue le pretese di ciascun Istituto,inducono a disporre la trattazione in pubblica udienzaanche delle qu estioni poste con il presente ricorso.

P.Q.M La Cortedispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, ne