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Ordinanza — n. 404/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding back pay taxation, ruling fact-finding errors are inadmissible in review proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 404/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected ASF Autolinee S.R.L.'s appeal against a Milan appellate court decision ordering the company to repay back pay subject to a 23% tax rate. The lower court determined that the delay in payment was not due to a specific agreement between the parties, thus classifying the amounts as arrears. The cassation court dismissed the appeal, holding that the appellate court's evaluation of evidentiary findings regarding the lack of a payment agreement constituted a matter of fact review, which is outside the scope of a legittimità proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 17, lett. b) D.P.R. 917/1986; Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.: In proceedings for review of law, a challenge to the factual assessment of whether a payment delay stems from a party agreement is inadmissible as it requires re-evaluation of evidence, which is precluded in cassation.

Parole chiave

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back pay taxation separate tax rate factual review inadmissible payment delay agreement cassation scope limits imposta sugli stipendi pagamento dell'emolumento arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 17, lett. b) D.P.R. 917/1986
Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett.
Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
12 delle Preleggi (art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
art. 51 d.P.R. n. 917/1986
917/1986 e dell’art. 51 d.P.R. n. 917/1986 anche in relazione all’art.
art. 2967 c.c
5, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6881/2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13564-2022 proposto da: ASF AUTOLINEE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA PAGNOTTA, CLAUDIO MORPURGO; -ricorrente - contro BASSOLINO SALVATORE, BILLETTA ONORATO, DI FALCO ERNESTO, GATTI FEDERICO, GIUDICI DAVIDE, GUARRACINO VINCENZO, MOLTENI ROBERTO, MONTELLA MASSIMO, NAPOLITANO DANIELE, RAGAZZINI GIAN PIETRO, SANTORO MICHELE, SORMANI ALBERTO, SPANÒ STEFANO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati FILIPPO BAUZULLI, GIUSEPPE GALLO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1412/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 1000/2021;

Oggetto Emolumenti arretrati – tassazione separata- condizioni R.G.N.13564/2022 Cron. Rep. Ud.26/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di ASF Autolinee avverso la sentenza del Tribunale di Como che l'aveva condannata alla restituzione di somme in favore di un gruppo di dipendenti (così accogliendo il loro ricorso ), previo accertamento che le somme loro erogate nel gennaio 2019, a titolo di nuovo superminimo individuale non assorbibile, in base a verbale di accordo sottoscritto il 7.11.2016 tra la società e alcune organizzazioni sindacali, dopo aver ciascun dipendente interessato sottoscritto verbale di conciliazione individuale con natura di transazione generale novativa, erano da assoggettarsi all'aliquota IRPEF del 23% (tassazione separata) anziché a quella del 43% applicata dal datore di lavoro.

2. In particolare, la Corte territoriale, ricostruiti i fatti a base dell’accordo (diretto a dirimere una controversia legata al recesso della società da numerosi accordi collettivi di livello aziendale), riportato il testo dell'accordo, valutata la tempistica della vicenda, richiamato l'art 17, lett. b), d.P.R. 917/1986, evidenziava la problematica oggetto di giudizio nella verifica se il superminimo individuale non assorbibile riconosciuto con verbale di accordo del 2016 dovesse considerarsi come arretrato e se il ritardo per il pagamento fosse dovuto a tempi fisiologici necessari per la determinazione degli emolumenti e frutto di un accordo tra le parti. Richiamata pertinente giurisprudenza di legittimità, la Corte di Milano affermava trattarsi nella specie di emolumenti arretrati (perché riferiti a periodo decorrente dal 2016) e che il ritardo nel pagamento non fosse da considerare fisiologico (non essendo stato provato che esso fosse dovuto ad accordo tra le parti).

3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso la società con tre motivi, che ricalcano quelli di appello (termine arretrato usato nei verbali di conciliazione in modo atecnico, ritardo nella corresponsione degli emolumenti fisiologico, erronea interpretazione delle risultanze istruttorie circa la sussistenza di un accordo tra la società e i dipendenti sulle tempistiche di erogazione delle somme riconosciute nei singoli verbali di conciliazione a titolo di superminimo individuale); resistono i lavoratori con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanzanel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett.

b) d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 51 d.P.R. n. 917/1986 anche in relazione all’art. 12 delle Preleggi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in punto di qualificazione delle somme riconosciute nei singoli verbali di conciliazione a titolo di superminimo individuale quale “emolumenti arretrati”.

2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

3. Osserva il Collegio che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. Invero, per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 14270/2024, n. 33425/2022, n. 10981/2020).

4. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 con riferimento alla nozione di “ritardo fisiologico” dei pagamenti; sostiene l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il regime della tassazioneseparata, e che la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo era fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

5. Il motivo non è fondato.

6. La Corte di merito si è conformata ai principi espressi da questa Corte con la pronuncia n. 3581/2020 (richiamata nella motivazione), secondo cui, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione.

7. Detti principi sono stati di recente confermati (a contrariis) da Cass. n. 6881/2025, ribadendo che, in tema di redditi da lavoro dipendente, gli "emolumenti arretrati" (da assoggettare a tassazione separata) sono tutti quelli "riferibili ad anni precedenti", la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di "altre cause" non indicate, le quali, però, debbono essere "non dipendenti dalla volontà delle parti"; ne consegue che la fattispecie legale dell'esclusione dell'emolumento arretrato dalla tassazione separata per assunta sussistenza di una "causa" dipendente dalla volontà delle parti richiede necessariamente la individuazione sia della "causa" che della "volontà" predette.

8. Nel caso in esame, nei gradi di merito è stato accertato in fatto che il ritardo nel pagamento non era dovuto ad accordo delle parti o a particolari procedure. La revisione di tale accertamento è esterna al perimetro del giudizio di legittimità.

9. Con il terzo motivo, la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) per violazione o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. con riferimento alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17, comma 1, lett.

b) D.P.R. n. 917/1986; si sostiene che erroneamente la Corte territoriale haritenuto che il datore di lavoro non aveva provato che il ritardo nella sottoscrizione delle conciliazioni fosse dovuto a uno specifico accordo tra le parti. 10.Il motivo è inammissibile, perché inesso, in realtà, non si denuncia un’inversione dell’onere della prova, ma una valutazione delle risultanze istruttorie (mancata prova del dedotto accordo) non condivisa da parte ricorrente, che ne chiede unadi rivalutazione in punto di fatto, ovviamente non consentita in sede di legittimità e non praticabile neppure mediante l’invocazione del canale di accesso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (peraltro, preclusa in caso di doppia conforme pronuncia di merito). 11.Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa e al numero delle parti, seguono il regime della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario, avv.

Giuseppe Gallo. 12.Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa