Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, A.R.I.F. Puglia, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the appellee, Luce Saverio, argued for the dismissal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7054/2024 R.G. proposto da: A.R.I.F. PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI, rappresentato e difeso dall’Avv. MARIA RITA GENTILE -ricorrente- contro LUCE SAVERIO, rappresentato e difeso dall’Avv. DE PASCALI ANNA MARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2406/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BARI il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7054/2024 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 402/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Anna Maria De Pascali. Così deciso in Roma, il 7/1/2026 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 7054/2024 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 402/2026 Data pubblicazione 08/01/2026