Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The parties involved were a group of individuals challenging a lower court judgment against the Ministry of Education. The court ruled that the statutory time limit for requesting a ruling was strictly observed, resulting in the automatic loss of the appeal rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1375/2024 R.G. proposto da: DANIELI PAOLA, FAVERO PATRIZIA, CAUDULLO SILVIA, BALDIN FABIO, FRISO STEFANIA, CONTIN CHIARA, MANIACI ELISABETTA, GATTI MANUELA, GRELLI PAOLA, GRECO ROSARIA, RAMPAZZO LUISA, TONIOLO ANDREA, MANOLI LORENZO, MAURI VALENTINA, TREVISAN ALESSIA, DAL BELLO ANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE, con cui domiciliano PEC: cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 434/2023 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA il 04/07/2023, RG 685 del 2019 Vista la proposta di Numero registro generale 1375/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 400/2026 Data pubblicazione 08/01/2026 definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, le stesse vanno compensate atteso il recente intervento della CGUE.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2026. Il Consigliere delegato Irene Tricomi Numero registro generale 1375/2024 Numero sezionale 1/2026 Numero di raccolta generale 400/2026 Data pubblicazione 08/01/2026