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Ordinanza — n. 357/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Enasarco's regulation, ruling Rome has jurisdiction over contributory disputes involving autonomous agents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 357/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Foundation Enasarco's motion for a regulation of jurisdiction, overturning the Rome Tribunal's decision to decline competence. While the first-instance judge incorrectly applied the first paragraph of Article 444, the Court determined that the third paragraph applies to disputes between the pension fund and autonomous agents. Consequently, the Court established that Rome holds territorial jurisdiction because the fund centralizes its collection office there.

Regesto Legislator

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Art. 444, co. 3 c.p.c.; The third paragraph of Article 444 of the Code of Civil Procedure applies to contributory disputes between a pension fund and an autonomous agent when the relationship is trilateral, establishing jurisdiction at the fund's central office.

Parole chiave

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territorial jurisdiction pension fund contributions autonomous agent trilateral relationship regulation of competence Code of Civil Procedure centralized collection office competenza speciale in materia di contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 444, co. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21082/09
Cass. 1119/24
Cass. 29869/24
Cass. 23690/16
Cass. 3303/02
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 10392-2025 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO BUFFA; -ricorrente - contro ENOIKA S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 4573/2025 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/04/2025 R.G.N. 24598/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. OLGA PIRONE ha depositato conclusioni scritte.

Oggetto Regolamento di competenza R.G.N.10392/2025 Cron. Rep. Ud.28/11/2025 RILEVATOCHE Il Tribunale di Roma ha declinatola propria competenza per territorio riguardo alla pretesa azionata con decreto ingiuntivo da Fondazione Enasarco nei confronti di Enoika s.r.l., debitrice di contributi dovuti in relazione al sig. Cortellesi, del quale era discussala qualità di agente o di procacciatore di affari. Secondo il Tribunale non si applical’art.444, co.3 c.p.c., posto che tra la società e il sig. Cortellesi sussisteva comunque un rapporto di lavoro autonomo.

Il giudice di primo grado ha piuttostorichiamato l’art.444, co.1 c.p.c. e dichiarato la competenza delTribunale di Velletri dove avevasede Enoika s.r.l. Avvero la sentenza, propone regolamento necessario di competenza Fondazione Enasarco. Enoika s.r.l. è rimastaintimata. L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte chiedendo l’accoglimento del regolamento. In sede di odierna udienza camerale, il collegio si è riservato il deposito del provvedimento nel termine di sessanta giorni. RITENUTO CHE Deduce Fondazione Enasarco che l’at.444, co.3 c.p.c. si applica anche alle cause per pretese contributive di Fondazione Enasarco verso il preponente.

Il regolamento è fondato. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, per le controversie tra preponente e Fondazione Enasarco relative all’omessa contribuzione, si applica l’art.444, co.3 c.p.c. (Cass.21082/09, Cass.1119/24, Cass.29869/24), e non il primo comma della norma. Il terzo comma trova infatti applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la sua tipica struttura trilaterale, in quanto l'obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni, come si verifica per le contribuzioni dovute all’Enasarco da parte del preponente nel rapporto di agenzia; il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie inerente agli obblighi contributivi a carico dell’agente, ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale).

Ed era quest’ultimo il caso di Cass.23690/16, citata nella sentenza impugnata, ove non era questione di rapporto trilaterale e solo si discuteva dell’obbligo contributivo verso Enasarco da parte di un lavoratore autonomo. Ai sensi del comma 3 dell’art.444 c.p.c., poi, la competenza si radica presso Roma, in cuisi trova la sede centrale della Fondazione Enasarco. È infatti consolidato il principio (Cass.21082/09, Cass.3303/02) per cui la competenza si radica, ai sensi dell’art.444, co.3 c.p.c., prendendo a riferimento la sede dell'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza; pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi; ciò non è riguardo alla Fondazione Enasarco che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione dei contributi.

Va dunque accolto il ricorso e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Spese al def