Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ruling on social security transfer and TFR rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The lower court had previously ruled that a public employee transferred to a new public agency retained rights to an individual account but not a lump-sum termination payment due to the continuous nature of the employment relationship. The higher court did not address the merits of the social security or termination payment claims because the procedural withdrawal rendered the case moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391, co. 4 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the judgment is extinguished without examination of the merits, and no costs are awarded to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'B' 4964 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente - Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere- Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10984-2022 proposto da: FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.- ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOIA VACCARI; - ricorrente - contro AGENZIA FORESTAS - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GESUINO CAMPUS; - controricorrente - nonchè contro CORDA FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato WANDA SOTGIU; - controricorrente - Oggetto Contribuzione Enpaia R.G.N. 10984/2022 Cron.
Rep. Ud. 28/11/2025 Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 avverso la sentenza n. 154/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 179/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva a Fabrizio Corda, dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia Forestas, il diritto alla liquidazione del proprio “conto individuale” da parte della Fondazione Enpaia, rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r.
Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’Ente Foreste con passaggio alle dipendenze della Agenzia Forestas, il dipendente non potesse essere assicurato presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia Forestas un ente pubblico non economico. La Corte faceva discendere da tale assunto il diritto alla liquidazione del “conto individuale”, ai sensi dell’art.6 del Regolamento Enpaia. Il fatto che il rapporto di lavoro col dipendente non fosse mai cessato, essendo egli passato ex lege alle dipendenze dell’Agenzia Forestas dopo la soppressione dell’Ente Foreste, non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege, Corda non dovesse più essere iscritto presso l’Enpaia, ma presso l’Inps.
Quanto al t.f.r., la Corte negava il diritto alla restituzione degli accantonamenti poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, con l’unica Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 conseguenza che l’Enpaia doveva trasferire gli accantonamenti al nuovo datore di lavoro. Avverso la pronuncia, Fondazione Enpaia ricorre per cinque motivi. Fabrizio Corda e Agenzia Forestas resistono con controricorso. Parte ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, chiedendo l’estinzione a spese compensate.
Agenzia Forestas ha accettato la rinuncia chiedendo al collegio di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione in proprio favore. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Va dichiarata l’estinzione attesa la rinuncia agli atti da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.390 c.p.c. Quanto alle spese di lite, avendo l’Agenzia Forestas accettato la rinuncia, non si deve far luogo a condanna alle spese (art.391, co.4 c.p.c.). Rispetto al controricorrente Corda, risulta dall’accordo sottoscritto e prodotto, che egli abbia nella sostanza accettato alla rinuncia, con conseguente uguale applicazione dell’art.391, co.4 c.p.c., secondo cui non si deve far luogo a condanna alle spese.
Trattandosi di estinzione del giudizio, non è dovuto il doppio del contributo unificato (art.13, co.1 quater d.P.R. n.115/02) P.Q.M Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 La Corte dichiara estinto il presente giudizio. Roma, deciso all’adunanza camerale de 28.11.25 La Presidente Fabrizia Garri Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026