Court dismisses pension claim as life annuity right prescribed after ten years despite worker's request for mathematical reserve.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vincenzo Cocchi's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying his life annuity claim. Cocchi argued that the right to establish a mathematical reserve was imprescriptible, distinguishing his case from prior Supreme Court rulings where the employer was the obligor. The court held that the right to the life annuity, dependent on the mathematical reserve, is subject to a ten-year prescription period, which had expired for contributions omitted between 1977 and 1980.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, co. 5 l. n. 1338/62; Art. 38 Cost.: The right to a life annuity, contingent upon the establishment of a mathematical reserve, is subject to a ten-year prescription period and does not constitute an independent imprescriptible right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6739-2022 proposto da: COCCHI VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati AMOS ANDREONI, ANDREA SERRETI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONELLA PATTERI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3047/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2021 R.G.N. 325/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Rendita vitalizia l. n.1338/62 R.G.N. 6739/2022 Cron. Rep. Ud.28/11/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Vincenzo Cocchi volta all’accertamento del diritto alla costituzione di rendita mediante versamento della riserva matematica necessaria in relazione ai contributi omessi dal datore di lavoro per il periodo 1977-1980 e al conseguente diritto alla pensione di anzianità fondata su una contribuzione comprendente anche la quota versata in funzione della rendita vitalizia.
L’Inps inizialmente aveva autorizzato i l versamento della riserva matematica e aveva erogato la pensione, poi però aveva revocato entrambi i provvedimenti. La Corte d’appello riteneva che il diritto alla costituzione di rendita vitalizia fosse soggetto a prescrizione decennale, decorsa nel caso di specie, con conseguente venir meno dell’anzianità contributiva richiesta ai fini della pensione. Avverso la sentenza Vincenzo Cocchi ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza.
RITENUTO CHE Con l’unico motivo di ricorso Vincenzo Cocchi deduce violazione dell’art.13 l. n.1338/62, in combinato disposto con l’art.38 Cost. Sostiene che il precedente citato dalla Corte d’appello, ovvero Cass. S.U. 21302/17, non sarebbe pertinente al caso di specie dove è il lavoratore a chiedere la costituzione della riserva matematica e non, come nella fattispeciedecisa dalle sezioni unite, ad agire contro il datore di lavoro affinché questi costituisca la riserva presso l’Inps. Secondo il ricorrente, il diritto alla costituzione della riserva matematica non sarebbe soggetto a prescrizione.
Il motivo è infondato. Questa a Corte, a sezioni unite(Cass. S.U. 22802/25), ha deciso un caso analogo al presente dove era il lavoratore a voler costituire la riserva matematica presso l’Inps ai fini della rendita vitalizia, ex art.13, co.5 l. n.1338/62. Diversamente da quanto opina il ricorrente, non sussiste un diritto alla costituzione della riserva matematica autonomo da quello alla rendita vitalizia, e le sezioni unite hanno escluso che la costituzione di riserva matematica sia un diritto imprescrittibile; il diritto alla rendita vitalizia, il cui presupposto sta nella costituzione della riserva matematica da parte del datore ovvero, in sua sostituzione, del lavoratore, si prescrive invece in diecianni.
Il dies a quo del diritto del lavoratore nei confronti dell’Inps è però diverso e successivo rispetto a quello del datore, e decorre non dalla prescrizione della pretesa contributiva dell’Inps, ma dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro alla costituzione della rendita, ovvero nel complesso considerando 25 anni dalla data di ciascuna annualità contributiva omessa (5 anni per la prescrizione del diritto dell’Inps, 10 anni per la prescrizione del diritto del datore, 10 anni per la prescrizione del diritto del lavoratore). Nel caso di specie, trattandosi di contributi omessi nel periodo 1977-1980, con domanda di costituzione di rendita presentata all’Inps in data 2013, deve dirsi maturato il termine di prescrizione.
Resta peraltrosalva, come ancora chiarito da Cass. S.U. 22802/25, l’ulteriore facoltà del lavoratore, introdotta dalla recente modifica apportata all’art.13 l. n.1338/62 dall’art.30 l. n.203/24, di chiedere la costituzione della rendita -questa volta con onere totalmente a suo carico, -quando si sia oramai prescritto il diritto del datore di lavoro a costituire la rendita, ed anche quello del lavoratore di agire in sostituzioneex art.13, co.5. In conclusione, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. prodotta e già positivamente valutata dalla Corte d’appello.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell