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Ordinanza — n. 286/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on interest claims due to res judicata from prior appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 286/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's claim for legal interest and monetary revaluation on a capital sum previously paid. The appellant argued that a generic judgment should allow for accessory claims, but the court found that the lower appellate court had already ruled definitively on the absence of such claims in 2011. Consequently, the court held that the omission to appeal that specific decision created a binding judgment (res judicata) barring any new claim on those accessories.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 429, comma 3, c.p.c.; Art. 360, comma 3, c.p.c.: When a generic judgment on a labor credit is rendered without addressing accessory claims like interest or revaluation, and the losing party fails to appeal that specific omission, the principle of res judicata bars subsequent claims for those accessories.

Parole chiave

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res judicata labor credit legal interest monetary revaluation generic judgment appellate omission binding precedent accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.
Art. 429, comma 3, c.p.c.
e dell’art. 429, comma 3, c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360, comma 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c. Il mezzo censura la decisione impugnata per aver escluso la formazione del giudicato riguardo alla domanda di condanna al pagamento degli accessori del credito.
Art. 384 c.p.c.
La causa va quindi decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori approfondiment i in fatto.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R.
art. 2909 c.c
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 414 c.p
366 c.p.c., sub specie di autosufficienza, riportando le conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., localizzando altresì gli atti.
art. 429 c.p
La mancata proposizione delricorso per cassazione, soggiunge il ricorrente, ha insomma reso definitivo l’accertamento negativo implicito, in quanto il principio sancito dall’art. 429 c.p.c., comma 3, c.p.c.
art. 366 c.p
Il motivo è rispettoso del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza, riportando le conclusioni del ricorso ex art.
art. 384 c.p
La causa va quindi decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori approfondiment i in fatto.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3532 del 06/04/1998
Cass. n. 4531 del 10/04/2000
Cass. n. 4531 del 10/04/2000).
Cass. n. 16531/2006
Del resto in tal senso, Cass. n. 16531/2006, rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7575-2022 proposto da: CASA DI CURA ABANO TERME POLISPECIALISTICA E TERMALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LUISA MIAZZI, CAMILLA NANNETTI; -ricorrente - contro QUINTIERI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO MAZZA; -controricorrente – avverso la sentenza n. 470/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021 R.G.N. 385/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. Oggetto Interessi e rivalutazione – Formazione del giudicato. R.G.N.7575/2022 Cron. Rep. Ud04/12/2025 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame, condannava la Casa di cura di Abano Terme Polispecialistica e Termale s.p.a. (di seguito anche: Casa di cura) a corrispondere all’appellante, Quintieri Francesco, sull’importo capitale di € 16.796,12 pagato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 13 del 2011, in giudicato, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei creditisino al pagamento.

Quintieri Francesco, a fondamento della domanda,aveva posto l’innanzi indicata pronunzia(divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte, n. 4096/2016,di rigetto del ricorso della Casa di cure) che in così dispone: “accerta la natura subordinata part-time (28,30 ore settimanali) del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo intercorso da aprile del 1996 a marzo 1998 e condanna per l’effetto la Casa di cura al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto sulla base del c.c.n.l. e quanto corrisposto, nonché al versamento di quanto dovuto a titolo di t.f.r. ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale”.

2. Propone ricorso per cassazione la Casa di cure con un unico motivo.

3. Resiste con controricorso Francesco Quintieri.

4. Entrambe le parti depositano memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 429, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c. Il mezzo censura la decisione impugnata per aver escluso la formazione del giudicato riguardo alla domanda di condanna al pagamento degli accessori del credito. Parte ricorrente, premette che , seppur è vero che quando viene chiesta la pronunzia di una condanna generica, finché non interviene la quantificazione e liquidazione delcredito, non è possibile nemmeno la quantificazione e liquidazione degli accessori, nulla impedisce, tuttavia, che il lavoratore proponga domanda di condanna generica anche degli accessori.Ebbene, rimarcala Casa di cura, tanto è accaduto nel caso di specie, in cui il ricorrente ha formulato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. domanda generica di condanna anche al pagamento degli accessori, riproposta poi in appello (in ragione del rigetto di ogni pretesa da parte del Tribunale).

Ebbene, aggiunge ancora il ricorrente incassazione, avverso la sentenza n. 13 del 2011 della Corte di Appello di Venezia che, come detto, nulla statuiva riguardo agli accessori veniva proposto ricorso per cassazione solo dalla Casa di cura e non anche da parte del lavoratore, con conseguente maturazione del giudicato negativo (implicito) sulla domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione. La mancata proposizione delricorso per cassazione, soggiunge il ricorrente, ha insomma reso definitivo l’accertamento negativo implicito, in quanto il principio sancito dall’art. 429 c.p.c., comma 3, c.p.c. va coordinato con quello dispositivo, come ricordato, fra le altre, da Cass. n. 7395/2010, Cass. n. 6938/2003, Cass. n. 3563/1994.

2. Il motivo è rispettoso del principio di specificità ex art. 366 c.p.c., sub specie di autosufficienza, riportando le conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., localizzando altresì gli atti. Ebbene, tanto premesso, l’esame delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. (conclusosi con la sentenza in giudicato n. 13 del 2011 della Corte di Appello di Venezia) conferma che in quel giudizio fosse stato richiesta pronunzia di condanna generica anche al pagamento degli interessi e rivalutazione. Conseguentemente la verifica che occorre compiere come evidenziato nel motivo è se sulla mancata pronunzia di condanna si sia o meno formato il giudicato implicito.

Giova dar conto degli assets di questa Corte sul punto pienamente condivisi da questo Collegio Ebbene, va innanzi tutto ricordato che la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. costituisce un capo della sentenza capace di autonomo passaggio in giudicato, conseguentemente, il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, restando inibito al giudice del gravame di attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno (cfr.

Cass. n. 7823 del 19/07/1995, rv. 493331 -01). Con specifico riguardo alle controversie relative a crediti di lavoro (o, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Cost., anche in quelle relative a crediti previdenziali), la S.C. ha ribadito detto principio , affermando che la statuizione del giudice, positiva o negativa, sulla rivalutazione del credito si pone come un capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, sicché il creditore (pur parzialmente vittorioso in primo grado), ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente in via principale o incidentale tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia pronunziato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione sia che abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa ( proposta oppur no in termini espliciti ), in quanto, in mancanza della detta impugnaz ione , il giudice di secondo grado non può ne' di ufficio ne' su istanza dell'interessato attribuire la rivalutazione monetaria (cfr.

Cass.n. 3532 del 06/04/1998, rv. 514265 –01 e la successiva conf. Cass. n. 4531 del 10/04/2000). Quanto innanzi vale, oltre che con riguardo alla rivalutazione monetaria, anche per gliinteressi. Del resto in tal senso, Cass. n. 16531/2006, rv. 591391-01, afferma che interessi e rivalutazione monetaria costituiscono, ai sensi dell'art. 429, terzo comma c.p.c., parte essenziale del credito di lavoro, con la conseguenza che possono essere attribuiti ex officio nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso, anche in sede di appello, sempre che non si sia sul punto formato un giudicato negativo.

I sopraindicati principi devono trovare applicazione nel la fattispecie all’attenzione. Quintieri Francesco ha infatti chiesto, nelle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., conclusosi con la sentenza in giudicato n. 13 del 2011 della Corte di Appello di Venezia, anche la condanna generica al pagamento di interessi e rivalutazione, conseguentemente egliavrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso detta pronunzia che nulla statuiva sul punto, tanto al fine di evitare la formazione del giudicato implicito. All’omessa impugnazione consegue il giudicato, sicché il motivo va accolto.

3. La causa va quindi decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori approfondiment i in fatto. Conseguentemente va rigettata la domanda formulata da Francesco Quintieri volta alla liquidazione degli interessi e rivalutazione sulla somma capitale dovuta a titolo di differenze retributive in forza della sentenza n. 13/2011 della Corte di appellodi Venezia.

4. Quanto alle spese, l’esito alternato delle fasi di merito consente la compensazione tra le parti delle spese relative ai giudizi di primo grado e di appello. Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13. La Corte accoglie il ricorso e , decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Quintieri Francesco di condanna al pagamento degli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull’importo capitale di € 16.796,12 pagato a seguito della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 13 del 2011; compensa le spese dei gradi di merito; condanna parte controricorrente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, €. 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d