Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 266/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Petroni's appeal against INPS, overturning lower court's fee award due to valid income exemption declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 266/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted Sonia Petroni's appeal against the Tribunal of Rieti's decision ordering her to pay litigation costs to INPS. Petroni argued the lower court erred by denying fee exemption despite her valid income declaration, while INPS resisted the claim. The court ruled the exemption was legally justified based on her documented financial status, thus overturning the lower judgment and ordering INPS to cover the appeal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 152 disp. att. c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The court must grant fee exemption when the applicant's income declaration meets statutory requirements, and a lower court's refusal based on presumed lack of documentation constitutes an error of law warranting cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs exemption income declaration validity Cassation Court review INPS fee liability procedural error correction spese di gratuito patrocinio rimborso delle spese spese legate all'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 disp. att. c.c.
3, c.p.c., in riferimento all’art. 152 disp.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 42 comma 11 d.l. n. 269/2003
la parte dichiara di non possedere redditi personali ed inoltre che il proprio reddito familiare rientra nelle condizioni previste dall’art. 42 comma 11 d.l.
Art. 366 c.p.c.
La dichiarazione de qua, conseguentemente, riportata nel presente ricorso e ad esso allegata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., deve ritenersi conforme ai requisiti di legge di cui all’art.152 disp.
art. 152 disp. att. cod. civ
3, c.p.c., in riferimento all’art. 152 disp.
art. 152 disp. att. c.p
3, c.p.c., in riferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c.
art. 445 -bis c.p
In particolare, nell’atto in questione, datato 5 aprile 2023, richiamato nella dichiarazione contenuta prima nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e poi nel ricorso in opposizione ex art. 445 -bis c.p.c.
art. 366 c.p
La dichiarazione de qua, conseguentemente, riportata nel presente ricorso e ad esso allegata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., deve ritenersi conforme ai requisiti di legge di cui all’art.152 disp.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4585-2025 proposto da: PETRONI SONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CICCIOLA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3/2025 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 02/01/2025 R.G.N. 320/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. Oggetto Spese Art.152 disp. att. c.c. R.G.N.4585/2025 Cron. Rep. Ud28/11/2025 RILEVATO che 1. Con sentenza n. 3 del 2 gennaio 2025, il Tribunale di Rieti ha rigettato il ricorso proposto da Sonia Petroni volto ad ottenere l’accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione di una prestazione assistenziale con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS reputando insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. civ.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Sonia Petroni, affidandolo a un motivo.

3. Resiste, con controricorso, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. CONSIDERATO che 1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c. per aver il Tribunale condannato la parte alla rifusione delle spese in favore dell’Istituto sulla base dell’errato presupposto della assenza di certificazione reddituale ai fini dell’esenzione.

2. Il motivo è fondato. Effettivamente, a fronte di una regolare produzione documentale, nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (V. Atto Notorio prodotto in primo grado ed allegato al presente ricorso), il Giudice ha ritenuto non configurabile il diritto di parte ricorrente alla esenzione dal pagamento delle spese processuali per tale via incorrendo nella lesione del principio sancito nella disposizione richiamata. In particolare, nell’atto in questione, datato 5 aprile 2023, richiamato nella dichiarazione contenuta prima nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e poi nel ricorso in opposizione ex art. 445 -bis c.p.c. la parte dichiara di non possedere redditi personali ed inoltre che il proprio reddito familiare rientra nelle condizioni previste dall’art. 42 comma 11 d.l. n. 269/ 20 03 e si impegna a comunicare eventuali variazioni di reddito.

La dichiarazione de qua, conseguentemente, riportata nel presente ricorso e ad esso allegata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., deve ritenersi conforme ai requisiti di legge di cui all’art.152 disp. att. c.c.

3. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, vanno dichiarate non ripetibili le spese relative al giudizio di merito.

4. L’Inps deve essere condannato, in considerazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese relative al giudizio di merito. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi e 200,00 per esborsi da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anti