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Ordinanza Interlocutoria — n. 262/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal on pension annuity due to conflicting procedural status between parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 262/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court suspended the appeal regarding the pension annuity established under Article 13 of Law 1338/1962. While the appellant, Giuseppe Moccia, successfully argued for the annuity's recognition, the INPS and the Metropolitan City of Rome also challenged the lower appellate court's decision. The court identified a critical procedural conflict where the Metropolitan City had already filed a separate appeal that was subsequently annulled and remitted, creating uncertainty about the current standing of the parties. Consequently, the court ordered the parties to submit illustrative memorials to clarify the procedural situation before deciding on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 13 L. n. 1338/1962; Art. 2935, 2946 c.p.c.: When conflicting appeals exist between parties regarding the same judgment, the court must suspend the proceedings to clarify the procedural status and ensure proper adversarial debate.

Parole chiave

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pension annuity procedural conflict remitted judgment adversarial debate suspension of appeal illustrative memorials conflicting appeals diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 L. n. 1338/1962
Oggetto Rendita vitalizia Art. 13 legge n.
Art. 2935 c.p.c.
Art. 2946 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 27683 del 2020 della Corte di Cassazione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21963-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SABRINA BARRA; -resistente con mandato – nonché contro MOCCIA GIUSEPPE; -intimato - avverso la sentenza n. 3600/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 250/2015;

Oggetto Rendita vitalizia Art. 13 legge n. 1338 1962 R.G.N.21963/2019 Cron. Rep. Ud28/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RILEVATO che La Corte d'appello di Roma con sentenza n. 3600/2018, pubblicata il 15.1.2019, accogliendo l'impugnazione di Giuseppe Moccia avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede -che aveva rigettato la domanda volta all'accertamento del diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine, quella di risarcimento nei confronti di Città metropolitana di Roma Capitale - ha riconosciuto il diritto dell'appellante alla costituzione della rendita ex art. 13 della legge nr. 1338 del 1962, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.2.1982.

Avverso la sentenza ha proposto l’odierno ricorso l’Inps, affidato ad un unico motivoed ha depositato memoria illustrativa. Giuseppe Moccia è rimasto intimatomentre Città Metropolitana di Roma Capitale ha depositato procura speciale a cui ha allegato copia del suo ricorso avverso la medesima sentenza iscritto al n. R.G. 20475 del 2019. All’esito dell’odierna udienza il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 L. n. 1338/1962 e 2935 e 2946 c.p.c. chiedendosi l’annullamento della sentenza impugnata.

Tanto premesso rileva il Collegio che, come risulta anche da attestazione della Cancelleria, con ricorso R.G. n. 20475 del 2019 anche Città metropolitana di Roma Capitale aveva impugnato la sentenza n. 3600 del 2018 della Corte di appello di Roma articolando un unico motivo cui aveva resistito con controricorso Giuseppe Moccia, mentre l’INPS si era limitato a depositare procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso. Tale ricorso risulta essere stato definito con ordinanza di questa Corte (n. 27683 del 2020) che ha cassato la sentenza , che anche oggi viene impugnata,rinviando per un nuovo esame alla medesima Corte d’appello di Romain diversa composizione.

Tanto premesso ritiene il Collegio che sia necessario sollecitare il contraddittorio delle parti in relazione alla situazione processuale verificatasi ed alle possibili conseguenze sul presente procedimento. A tal fine assegna alle parti costituite un termine per memorie illustrative - da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria –e rinvia la causa a nuovo ruolo. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alle parti costituite il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie illustrative in relazione alla situazione processuale determinatas