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Ordinanza — n. 246/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses office jurisdiction regulation when prior decree rejected injunction without definitive ruling on competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 246/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the Judge of Peace's office jurisdiction regulation inadmissible because the prior decree rejecting the injunction did not constitute a definitive decision on competence. The medical director argued the USL was incompetent to pay a salary difference, but the court noted that a rejection of an injunction request is not a final ruling on jurisdiction. Consequently, the court held that the authority indicated as competent in the rejection cannot propose a jurisdiction regulation when faced with a new monitoring request.

Regesto Legislator

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Art. 45 c.p.c.; Art. 311 c.p.c.: A judicial authority indicated as competent in a decree rejecting an injunction request cannot propose an office jurisdiction regulation when faced with a new monitoring request, as the prior rejection is not a definitive decision on jurisdiction.

Parole chiave

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office jurisdiction regulation injunction decree rejection definitive competence ruling monitoring request inadmissibility CPC Article 45 rimborso delle spese restituzione delle prestazioni espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
18526 del 21/09/2016) il principio secondo cui l'art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l.
Art. 311 c.p.c.
Art. 111 Cost.
l. n. 69 del 2009
art. 45 c.p
18526 del 21/09/2016) il principio secondo cui l'art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 21/09/2016
Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 21/09/2016) il principio secondo cui l'art.
Cass. 17884/2020
Cass. 20013/2025
Cassation court dismisses appeal against injunction rejection due to non-final nature of the lower court's decision.
Cass. n. 19130/2005
Cass. Sez. U. n. 9216/2010
Cass. Sez. U. n. 9216/2010, Cass.
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Testo completo

PDFBox: 1 AULA 'B' 5046 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere- Dott. DARIO CONTE - Consigliere - Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 10381- 2025 proposto da: GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, con ordinanza n. cronologico 1951/2025 del 06/05/2025 R.G.N. 2016/2024, nel procedimento pendente tra:

FRANCI LUCA; AZIENDA USL TOSCANA SUD EST; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. CARMELO CELENTANO ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Il Giudice di Pace di Grosseto ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio in relazione alla domanda con la quale il dirigente medico Luca Franci aveva chiesto la condanna della Oggetto REGOLAMENTO COMPETENZA R.G.N. 10381/2025 Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 AUSL al pagamento della somma di € 535,00, a suo dire dovuta ai sensi dell’art. 33 del CCNL per la dirigenza dell’area sanità 19.11.2019 in quanto l’azienda aveva revocato, per esigenze di servizio, ferie in precedenza concesse con conseguente rientro anticipato in servizio che aveva determinato una spesa pari all’esborso effettuato per la locazione di un appartamento del quale il dirigente non aveva potuto godere.

2. Il Tribunale di Grosseto, adito con ricorso per decreto ingiuntivo, con decreto del 10 novembre 2023 aveva ritenuto di non essere competente e, pertanto, il Franci aveva proposto ricorso al Giudice di Pace ex artt. 311 e 702 bis c.p.c..

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il regolamento è inammissibile. Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18526 del 21/09/2016) il principio secondo cui l'art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, non ravvisabile nel caso di rigetto della richiesta di ingiunzione (che non dà luogo ad una pronuncia definitiva e non è suscettibile di passare in cosa giudicata) motivata dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza, sicché l'Autorità Giudiziaria indicata come competente in quel provvedimento, ove investita di una nuova richiesta monitoria, non può proporre, pena l'inammissibilità dello stesso, il regolamento di competenza di ufficio.(negli stessi sensi Cass. 17884/2020 e più di recente Cass. 20013/2025).

2. Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui il decreto con il quale il giudice rigetta la domanda di ingiunzione, Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 non essendo suscettibile di dar luogo a una pronuncia definitiva, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e non è suscettibile di passare in cosa giudicata. Del resto, la parte - anziché riproporre la domanda al medesimo giudice - potrà proporre altra istanza di ingiunzione al giudice indicato come competente nel provvedimento di rigetto della prima richiesta di ingiunzione; in questo caso, il giudice adito non si troverà di fronte a una pronuncia declinatoria della competenza del primo giudice, cosicché (anche) il regolamento di competenza eventualmente proposto d’ufficio dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 19130/2005;

Cass. Sez. U. n. 9216/2010, Cass. nn. 18526/2016, 17884/2020). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte di Cassazione in data 3 dicembre 2025. La Presidente Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026 Numero registro generale 10381/2025 Numero sezionale 5046/2025 Numero di raccolta generale 246/2026 Data pubblicazione 05/01/2026