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Ordinanza Interlocutoria — n. 218/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against public administration dismissed due to uncorrected notification nullity requiring re-notification to State Attorney General.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 218/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the cassation appeal against the Ministry of Education due to a procedural defect in the notification of the appeal. The appellant had notified the request to the District Attorney's Office instead of the General State Attorney's Office, a mistake that rendered the notification null under established case law. Since the Ministry did not cure this defect by appearing in court, the Court ordered the re-notification to the correct authority within sixty days and remitted the case to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; According to settled case law, notification of a cassation appeal against the public administration to the District Attorney's Office is null unless cured by the administration's appearance before the General State Attorney's Office; in the absence of such cure, the appeal must be re-notified to the General State Attorney's Office.

Parole chiave

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cassation appeal notification public administration defendant State Attorney General procedural nullity cure re-notification order art 291 cpc remittal to new docket corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5281/2025
fra le tante Cass. n. 5281/2025 che richiama Cass.
Cass. 6300/2023
Cassation court allows UBI Factor's appeal, confirming interest rates under D.Lgs. 231/2002 for commercial healthcare contracts.
Cass. 20890/2018
Cass. 20890/2018; Cass.19826/2018; SSUU 608/2015; Cass.
Cass.19826/2018
20890/2018; Cass.19826/2018; SSUU 608/2015; Cass.
SSUU 608/2015
20890/2018; Cass.19826/2018; SSUU 608/2015; Cass.
Cass. 22079/2014
20890/2018; Cass.19826/2018; SSUU 608/2015; Cass. 22079/2014; Cass.22767/2013; Cass.
Cass.22767/2013
22079/2014; Cass.22767/2013; Cass.
Cass. 9411/2011
SSUU 17207/2003
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17987-2024 proposto da: COCO GIANLUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO BARBIERI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, TUTTI GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CONTRO-INTERESSATI, OCCUPANTI UNA POSIZIONE SUCCESSIVA RISPETTO A QUELLA DEL RICORRENTE, INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA PER IL PERSONALE A.T.A. DEL 26.07.2013 DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA, OVVERO DALLA POSIZIONE N. 18 ALLA N. 158; - intimati - avverso la sentenza n. 107/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA depositata il 20/02/2022 R.G.N. 420/2022;

Oggetto Rinnovazione notifica R.G.N.17987/2024 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI. Rilevato che -il ricorso per cassazione risulta notificato il 12 agosto 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito «nel domicilio eletto presso il difensore e procuratore costituito nel precedente giudizio recante R.G.n. 420/2022 della Corte d’Appello di Bologna sezione lavoro, e pertanto all’Avvocatura dello Stato (C.F. ads 80068910373), Via Alfredo Testoni n. 6, Bologna, all’indirizzo di posta elettronica certificata ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it estratto da PP.AA»; -secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della Pubblica Amministrazione, è nulla la notifica eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, salvo che la nullità non sia sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura Generale; in caso di omessa sanatoria della nullità, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l’Avvocatura Generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 5281/2025 che richiama Cass. 6300/2023;

Cass. 20890/2018; Cass.19826/2018; SSUU 608/2015; Cass. 22079/2014; Cass.22767/2013; Cass. 9411/2011; SSUU 17207/2003); - nel caso di specie, la nullità della notifica non è stata sanata con la costituzione in giudizio del Ministero e, pertanto, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; -la causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, - rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di co