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Ordinanza — n. 212/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove external res judicata and non-compliance with procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 212/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that an external res judicata barred the compensation request. The appellant argued the lower court erred in finding the claim precluded by a prior judgment where the compensation request was allegedly only subsidiary and implicitly rejected. The court ruled the appeal failed to meet procedural burdens, as it did not reproduce or locate the original introductory pleading from the prior judgment, rendering the censure incongruent with the actual decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to reproduce and localize the introductory pleading of the prior judgment to demonstrate the existence of an external res judicata, and if the censure does not confront the actual decisum.

Parole chiave

Generato dall'IA
external res judicata inadmissible appeal procedural burden localization of pleading ne bis in idem subsidiary claim congruence of censure

Disposizioni normative citate

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Art. 324 cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 2909 cod. civ.
e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la proposizione della domanda risarcitoria fosse preclusa dal giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n.
Art. 329 cod. proc. civ.
Art. 342 cod. proc. civ.
Art. 343 cod. proc. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

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Testo completo

a proposta dal Bruno nel giudizio di primo grado fosse preclusa dal giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010, in quanto nel ricorso introduttivo di quel giudizio il Bruno aveva proposto la stessa domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio e tale domanda era stata implicitamente rigettata dal Tribunale.

6. Avverso tale Roberto Bruno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi.

7. La Provincia di Avellino e la Regione Campania ha nno resistito con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la proposizione della domanda risarcitoria fosse preclusa dal giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010. Deduce che sulla domanda risarcitoria non si era formato alcun giudicato esterno; evidenzia che nel procedimento definito con la sentenza n. 1809/2010 del Tribunale di Avellinola domanda risarcitoria era stata proposta solo in via subordinata ed il Tribunale aveva accolto la domanda principale, volta ad ottenere il completamento del procedimento finalizzato all’inserimento lavorativo del Bruno.

Sostiene pertanto che nel primo contenzioso il Tribunale non si era pronunciato sulla domanda risarcitoriaproposta dal Bruno; non vi era stato alcun rigetto esplicito, né implicito, di tale domanda, non esaminata. Considerato che nel presente giudizio la domanda risarcitoria aveva riguardato l’inadempimento successivo al giudicato, correttamente il primo giudice aveva escluso la violazione del principio del ne bis in idem.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 343 e 346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., Evidenzia che il giudice di primo grado haespressamente rigettato l’eccezione di giudicato esterno e che tale capo di sentenza è passato in giudicato, in quanto non èstato censurato con l’appello. Sostiene che vi era stata acquiescenza al capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’eccezione di giudicato.

3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili. Sono innanzitutto inconferenti le deduzioni riguardanti l’assenza, nella sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010, di una pronuncia esplicita di rigetto della domanda risarcitoria, atteso che la sentenza impugnata ha rilevato il giudicato implicito su tale domanda. Dalla sentenza impugnata non risulta che nel giudizio definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1809/2010 la domanda risarcitoria fosse stata proposta in via subordinata, né che il Tribunale avesse espressamente rigettato l’eccezione di giudicato esterno.

Il ricorso non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non riproduce né localizza il ricorso introduttivo del giudizio definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1809/2010ed il ricorso di primo grado, riproduce solo in parte la sentenza di primo grado relativa al presente giudizio, e non la localizza. Inoltre,le censure non si confronta no con il decisum . La sentenza impugnata ha richiamato il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/2010, secondo cui non era stato previsto un termine entro il quale la procedura di reclutamento doveva essere esaurita; ha fatto applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma