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Ordinanza — n. 211/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to challenge an unimpugned legal ground in the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 211/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to challenge a distinct and autonomous legal ground upon which the lower court's decision was based. While the appellant contested the validity of the previous ranking list, the lower court ruled on two separate rationes decidendi, including the difference in the specific vacant position. The Court applied the established principle that omitting an appeal against one of multiple sufficient grounds renders the remaining unchallenged grounds definitive and immune from review.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 4 d.l. n. 101/2013; Art. 1 d.l. n. 244/2016: When a lower court decision rests on multiple independent and sufficient legal grounds, a cassation appeal challenging only one of them is inadmissible for lack of interest, as the unchallenged grounds remain definitive.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal multiple rationes decidendi definitive legal grounds lack of interest cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 4 d.l. n. 101/2013
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 4, comma 4, d.l.
Art. 1 comma 368 della legge n. 232/2016
101/2013, modificato dall’art. 1, comma 368, della legge n.
Art. 1 d.l. n. 244/2016
232/2016 e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 244/2016, convertito dalla legge n.
legge n. 19/2017
244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17182/2020
Cass. n. 10815/2019
Cass. n. 7499/2019
n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass.
Cass. n. 15399/2018
7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass.
Cass. 9752/2017
15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass.
Cass. n. 2108/2012
9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass.
Cass. n. 22753/2011
2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).

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Testo completo

r gli enti locali la durata delle graduatorie continua ad essere triennale anche dopo l’approvazione della legge di bilancio 2020 e che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono prive di validità le graduatorie approvate fino all’anno 2010.

6. Ha inoltre ritenuto che la procedura relativa al nuovo concorsobandito, essendo finalizzata a conferire un incarico a tempo determinato part-timedi 18 ore settimanali ai sensi dell’art. 110 TUEL ed essendofondata sul rapporto di fiducia col Sindaco,era volta alla copertura di un posto vacante differente da quello per il quale era risultato idoneo il ricorrente.

7. Avverso tale sentenza Francesco Wancolle ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo, illustrato da memoria.

8. Il Comune di Olevano sul Tusciano ha resistito con controricorso , illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013, modificato dall’art. 1, comma 368, della legge n. 232/2016 e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 244/2016, convertito dalla legge n. 19/2017. Sostiene che la graduatoria del concorso con cui il Wancolle era stato riconosciuto vincitore, pubblicata in data 28.2.2011 e pertanto valida fino al 28.2.2014, era ancora efficace e vigente alla data del 31.8.2013, epoca in cui era entratoin vigore i l d.l. n. 101/2013 ; aggiunge che in forza dell’art. 4, comma 4, di detto decreto tale graduatoria era stata prorogata al 31.12.2016 (termine ulteriormente differito al 31.12.2017 in forza dell’art. 1, comma 368, della legge n. 232/2016). Evidenzia l’inapplicabilità della legge n. 244/2016, che non aveva abrogato la precedente normativa ed era riferita alle graduatorie approvate dopo il 31.8.2013.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata è basata su due rationes decidendi : la mancata equiparazione, da parte del d.l. n. 244/2016, delle graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 101/2013 a quelle antecedenti e la diversità del posto vacante che il nuovo concorso era finalizzato a coprire, rispetto a quello per il quale era risultato idoneo il ricorrente; il ricorsosi limita a censurare solo la prima ratio decidendi. Trova dunque applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una diesse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020;

Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente ed il Comune controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti di Valeriano Giffoni, che non ha svolto attività difensiva.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c