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Ordinanza — n. 209/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking merit review of administrative hiring decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 209/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to pay legal costs. The lower court had rejected claims regarding the illegality of fixed-term contracts and the right to full-time employment based on a competitive exam ranking. The Supreme Court ruled that the appeal sought a re-evaluation of factual merits rather than a review of legal errors, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 369 n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims to re-evaluate historical facts or substitute the court of first instance's factual assessment, thereby transforming a review of legality into an unauthorized third instance of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review public employment competitive exam procedural requirements fixed-term contracts cassation jurisdiction lavoratori a tempo parziale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
In disparte il rilievo che il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 cod.
Art. 369 n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002
art. 32 legge n. 183/2010
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale del tutto omessodi esaminare il primo motivo di appello.
art. 115 cod. proc. civ
Dalla sentenza impugnata risulta che con il primo motivo i lavoratori hanno censurato la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 115 cod.
art. 97 Cost
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art.
art. 36 d.lgs. n. 29/1993
97 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 29/1993 e sue successive modifiche ratione temporisapplicabili, dell’art.
art. 35 d.lgs. n. 165/2001
29/1993 e sue successive modifiche ratione temporisapplicabili, dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt.
art. 1336 cod. civ
e dell’art. 1336 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476
Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.
Cass. 14 aprile 2017, n. 8758
34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 693/2022 R.G. proposto da: LA GATTA LUCIA OLIMPIA e MARINACCIO ADDOLORATA, rappresentate e difese dall’Avvocato GIUSEPPE PALUMBO; -ricorrenti- contro COMUNE DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocatoMARIA TERESA ANTO NUCCI; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1000/2021 della Corte d’Appello di Bari, pubblicata in data 23.06.2021, N.R.G. 1746/2019; OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.12.2025 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da Lucia Olimpia La Gatta, Addolorata Marinaccio e altri lavoratori, istruttori amministrativi di categoria C1,avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, che in parziale accoglimento delle loro domande, aveva accertato l’illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato dai medesimi stipulati con il Comune di Foggia prima dell’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 1.10.2007, avevadichiarato l’inefficacia dei termini finali limitatamente ai secondi contratti stipulati con l’ente e riguardanti il periodo dal 30.12.2006 e il 30.6.2007 ed aveva condannato il Comune di Foggia al pagamento in loro favore dell’indennità ex art. 32 legge n. 183/2010 nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; aveva invece rigettato le domande volte al riconoscimento del loro diritto all’assunzione full time e al pagamento delle differenze retributive dal 1° ottobre 2007, oltre accessori.

IlTribunale aveva escluso il diritto all’assunzione di Lucia Olimpia La Gatta, che, essendosi classificata al 33° posto era risultata idonea all’esito della procedura concorsuale indetta in data 17.2.1992 e conclusasi con graduatoria approvata in data 14.3.2003, avevaritenuto giustificata l’assunzione degli altri ricorrenti, che erano risultati vincitori, con decorrenza dal 1.7.2005 ed aveva considerato indimostrato che il bando prevedesse l’obbligo dell’Amministrazione di assumere full timedetti lavoratori.

2. La Corte territoriale ha richiamato un proprio precedente, secondo cui la circostanza che il Comune avesse deciso di attingere il personale da assumere part time dagli idonei della graduatoria approvata nel 2003 non aveva fatto sorgere il diritto degli stipulanti all’assunzione in base alle regole del bando, in quanto la decisione di assumere a condizioni diverse dal bando escludeva lo scorrimento.

3. Ha evidenziato che il diritto all’assunzione dell’idoneo non vincitore presuppone la perdurante efficacia di una graduatoria e la decisione dell’Amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti; harimarcato che tale intento non può essere desunt o dalla scelta di coprire il posto vacante mediante conferimento di incarichi a termine o attraverso l’utilizzazione di personale interno (la cui illegittimità non rileva ai fini del riconoscimento del diritto all’assunzione), anche qualora i posti si siano resi liberi per vacanze conseguenti alla mancata accettazione dell’incarico da parte dei vincitori.

4. Ha altresì affermato che l’obbligo di conferire agli idonei i posti resisi scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, previsto dall’art. 23, comma 4, della legge n. 23/1986, presuppone che l’Amministrazione intenda coprire il posto; ha comunque evidenziato che nel caso di specie si tratta di un ente locale e non di Amministrazione statale.

5. Considerato che il contratto di assunzione era stato sottoscritto senza riserve, ha evidenziato che anche a fronte di un eventuale diritto alla stipula di un contratto a tempo pieno, le parti potevano pattuire un contratto part time nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, né vi erano elementi per escludere che la stipula del contratto a tali condizioni fosse il frutto diuna libera scelta del lavoratore, che prima della richiesta del tentativo di conciliazione non aveva manifestato la sua contrarietà alla limitazione dell’orario di lavoro.

6. Haevidenziato che a partire dal CCNL 14.9.2000 non era più vigente il divieto di stipula di contratti part timeper il personale di polizia municipale; ha pertanto escluso che l’Amministrazione avesse abusato della propria posizione, nonché la sussistenza di vizi della volontà dei lavoratori.

7. Ha ritenuto assorbente la validità del contratto stipulato a tempo indeterminato part timenel 2007, dopo la precedente assunzione negoziata part timea tempo determinato del 2005 , evidenziando che i lavoratori non avevano dedotto l’esistenza e la violazione di norme imperative di segno contrario, né fatti significativi di un vizio del consenso, di cui ha escluso la sussistenza.

8. Avverso tale sentenza Lucia Olimpia La Gatta e Addolorata Marinacci hanno proposto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi.

9. Il Comune di Foggiaha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 156, comma secondo, e 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale del tutto omessodi esaminare il primo motivo di appello. Evidenzia che a fronte delle statuizioni contenute n ella sentenza di primo grado, che aveva ritenuto indimostrato l’obbligo dell’Amministrazione di assumere a tempo indeterminato, con il primo motivo di appello i lavoratori avevano dedotto che erano incontestate le deduzioni in fatto riguardanti la partecipazione dei ricorrenti al concorso pubblico indetto dal Comune di Foggia in data 17.2.1992 per la selezione di 20 dipendenti con la qualifica di Ufficiale Amministrativo, con contratto di lavoroa tempo pieno e indeterminato.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata può essere al più riferitaalla posizione di Lucia Olimpia La Gatta, idonea non vincitrice del concorso indetto nel 1992, ma non hariguardato la posizione dei vincitori.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per inesistenza o, comunque, mera apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., nonché degli artt.156, comma secondo, 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Evidenzia che Addolorata Marinaccio era risultata vincitrice del concorso, e dunque titolare del diritto soggettivo all’assunzione. Insiste nel sostenere che il precedente richiamato dalla sentenza impugnata eraal più riferi bile alla posizione della ricorrente La Gatta.

3. Le prime due censure, che per ragioni di connessione logica e giuridica vanno trattate congiuntamente, sono inammissibili , in quanto non colgono il decisum. Dalla sentenza impugnata risulta che con il primo motivo i lavoratori hanno censurato la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale accertato la loro partecipazione al concorso pubblico indetto dal Comune di Foggia per il conferimento di 20 posti di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e per non avere ritenuto il loro diritto all’assunzione.

Riguardo a tale censura non è configurabile l’omessa pronuncia, né l’apparenza della motivazione sul primo motivo di appello. La Corte territoriale non si è infatti è limitata ad escludere che nel 200 5 il Comune di Foggia avesseeffettuato lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto in data 17.2.1992, maha espressamente r itenuto assorbente, rispetto alle domande proposte da tutti i lavoratori appellanti, la validità del contratto a tempo indeterminato part time sottoscritto in data 1° ottobre 2007. La sentenza impugnata hapoi rimarcato che tale ragione ha assorbito anche il motivo di appello riguardante la posizione della ricorrente La Gatta, fondato sulla pretesa sussistenza di un diritto soggettivo all’assunzione.

4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 29/1993 e sue successive modifiche ratione temporisapplicabili, dell’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e dell’art. 1336 cod. civ., in relazione all’art. 1218 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del diritto delle ricorrenti all’assunzione alle condizioni previste dal bando di concorso. Critica la sentenza impugnata per avere attribuito alle lavoratrici oneri probatori che non trovano alcun conforto normativo in ordine alla libera rinegoziabilità delle condizioni di assunzione rispetto a quelle proposte dal bando, che l’Amministrazione è tenuta a rispettare. Riguardo alla posizione della ricorrente Lucia Olimpia La Gatta, richiama anche la delibera n. 199 del 30.7.2007 con cui la Giunta Comunale aveva conferitoalla medesima il diritto all’assunzione.

5. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non si misura con il decisum e sollecita un giudizio di merito. La censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha escluso lo scorrimento, in ragione del fatto che l’assunzione era avvenuta condizioni diverse da quelle previste dal bando, e tanto per i vincitori, quanto per la lavoratrice risultata idonea, ha ritenuto assorbente la validità del contratto stipulato dalle parti in data 1.10.2007. La Corte territoriale non ha statuito sulla ripartizione degli oneri probatori, ma ha rilevato, a monte , che le lavoratrici non avevano dedotto la violazione di norme imperative, né la sussistenza di vizi del consenso e ne ha altresì escluso l’effettiva sussistenza.

Riguardo alla posizione di Lucia Olimpia La Gatta, la censura fa leva sulla delibera n. 11 del 30.7.2007, che nemmeno risulta dalla sentenza impugnata. In disparte il rilievo che il motivo non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. e dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ. in quanto non precisa se ed in quale atto dei gradi di merito tale delibera sarebbe stata menzionata, va rammentato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte:

Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per le ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto