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Ordinanza — n. 96/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses teacher's appeal regarding fixed-term contract seniority recognition under Directive 1999/70/EC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 96/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Chitarin inadmissible against the Venice Court of Appeal's decision. The appellate court confirmed that the teacher's fixed-term service from 2001 to 2007 totaled 6 years and 10 months, which exceeded the statutory seniority calculated under Article 485 of D.Lgs. 297/1994. The Supreme Court rejected the claim that the lower court violated the Framework Agreement on fixed-term work, ruling that the factual assessment of seniority duration falls within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 485 d.lgs. 297/1994; Art. 360 c.p.c.: The court of first instance has exclusive jurisdiction to assess the factual duration of service for seniority calculations, and its findings on whether fixed-term contracts grant superior seniority compared to permanent hires are not subject to review on appeal.

Parole chiave

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fixed-term contract seniority Directive 1999/70/EC Article 485 D.Lgs 297/1994 exclusive jurisdiction facts teacher permanent role Cassation inadmissibility seniority calculation indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, n.
Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994
Ciò esclude la situazione di svantaggio lamentata dalla docente, alla quale è stata riconosciuta un’anzianità maggiore di quella che il meccanismo dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 determinerebbe per il periodo considerato.
Direttiva 1999/70/CE
Accordo quadro sui contratti a tempo determinato
1, dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato fra le organizzazioni interregionali a carattere generale CES, CEEP, UNICE, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/70 CE, di diretta applicazione.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 31149 del 2019 della Corte di Cassazione
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20193/2023 R.G. proposto da: CHITARIN ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI ATTILIO DE MARTIN -ricorrente- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 76/2023 depositata il 03/04/2023, RG 16/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere IRENE TRICOMI. F i r m a t o D a : C A T E R I N A M A R O T T A E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 d b d f e 7 b 5 a 2 8 2 d 2 Numero registro generale 20193/2023 Numero sezionale 5234/2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Numero di raccolta generale 96/2026 Data pubblicazione 02/01/2026 1. Anna Chitarin ricorre nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia tra le parti, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, è stata rigettata la domanda proposta da essa lavatrice, docente assunta a tempo indeterminato con effetto dal 1° settembre 2007, relativa al riconoscimento del servizio reso come docente durante il periodo precedente l’immissione in ruolo, con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive.

2. La Corte d’Appello, dopo aver richiamato i principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 31149 del 2019, ha affermato che nella fattispecie, in esame con limitato riguardo al periodo individuato in contestazione (2001- 2007), è risultato pacificamente che i periodi effettivamente valorizzabili assommano a 6 anni, 10 mesi e 27 giorni a fronte di un riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo di anni 9. Ciò esclude la situazione di svantaggio lamentata dalla docente, alla quale è stata riconosciuta un’anzianità maggiore di quella che il meccanismo dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 determinerebbe per il periodo considerato.

3. La lavoratrice ha proposto un motivo di ricorso.

4. Il Ministero ha depositato atto di costituzione per partecipare all’udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione della clausola 4, n. 1, dell’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato fra le organizzazioni interregionali a carattere generale CES, CEEP, UNICE, cui ha dato attuazione la direttiva 1999/70 CE, di diretta applicazione.

2. Afferma la ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’oggetto della domanda proposta in primo grado fosse ristretto al riconoscimento in misura integrale soltanto di alcuni servizi di insegnamento pre- ruolo, atteso che la domanda introduttiva del giudizio era stata proposta prima della sentenza di questa Corte n. 31149 del 2019, ed era volta al riconoscimento F i r m a t o D a : C A T E R I N A M A R O T T A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 d b d f e 7 b 5 a 2 8 2 d 2 Numero registro generale 20193/2023 Numero sezionale 5234/2025 integrale di tutti i servizi pre-ruolo compresi i giorni di effettivo servizio Numero di raccolta generale 96/2026 Data pubblicazione 02/01/2026 successivi al 10 luglio 2001 e precedenti a tale data.

3. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello riporta testualmente nel corpo della sentenza, circostanziandola (punto 10 della memoria), la difesa con cui, in appello, la lavoratrice ha precisato che: “per quanto riguarda la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, l’attuale appellata ha svolto, per ciò che qui interessa, a partire dall’a.s. 2001/2002 e sino all’a.s. 2006/2007, servizi d’insegnamento pre-ruolo in forza di contratti a tempo determinato decorrenti da settembre con scadenza al 30 giugno, in relazione alla medesima classe di concorso per la quale la docente è stata successivamente immessa in ruolo (…)”. Tale statuizione non è specificamente contestata dalla ricorrente che si limita a contrapporre la propria prospettazione, nella sostanza, di non condivisione dei principi enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 31149 del 2019, richiamata dalla sentenza di appello e alla quale si intende dare continuità, che ha affermato:

a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;

b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;F i r m a t o D a : C A T E R I N A M A R O T T A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 d b d f e 7 b 5 a 2 8 2 d 2 Numero registro generale 20193/2023 Numero sezionale 5234/2025 Numero di raccolta generale 96/2026 c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo Data pubblicazione 02/01/2026 determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato cui va data continuità.

Tali principi hanno trovato corretta applicazione, da parte della Corte d’Appello, in ragione dell’accertamento di fatto svolto dalla medesima, proprio del giudice del merito e la cui rivalutazione esula dal giudizio di legittimità.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Nulla spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu