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Ordinanza Interlocutoria — n. 22981/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22981/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22981/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026GAGLIONE ANGELA, GAGLIONE ROSSELLA PALMINA, LONGO FRANCE-SCO, rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Miscali e dall’Avv. DanieleManca Bitti (PEC: daniele@pec.mancabitti.it), elettivamente domici-liata presso lo studio del secondo difensore in Roma, via Luigi Lucianin.1;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via Dei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valled’Aosta n.5/1/2015 depositata in data 11/2/2015, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Ao-sta veniva rigettato l’appello proposto dalla società Galoca S.r.l. in li-quidazione e dai soci Gaglianone Angela, Cappuccio Carmine, Gaglia-none Rossella Palmina e Longo Francesco avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Aosta n.19/2/2013 che avevarespinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accertamento perII.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006-2010.La CTR osservava in particolare che:Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026-trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazionifiscali;-il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sedeeffettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notificanon era andata a buon fine;-l'attività aziendale di Galoca era proseguita nella medesima compa-gine con la denominazione di Angelas Bar s.a.s.;-il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impo-sitivi impugnati;-la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", essendola stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributarie e dellacontabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documen-tazione prodotta in relazione ai costi;-la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati erafondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contri-buenti deducendo cinque motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nelle more del giudizio il difensore avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 22981/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Mario Miscali e dall’Avv. DanieleManca Bitti (PEC: daniele@pec.mancabitti.it), elettivamente domici-liata presso lo studio del secondo difensore in Roma, via Luigi Lucianin.1;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via Dei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valled’Aosta n.5/1/2015 depositata in data 11/2/2015, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Ao-sta veniva rigettato l’appello proposto dalla società Galoca S.r.l. in li-quidazione e dai soci Gaglianone Angela, Cappuccio Carmine, Gaglia-none Rossella Palmina e Longo Francesco avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Aosta n.19/2/2013 che avevarespinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accertamento perII.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006-2010.La CTR osservava in particolare che:Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026-trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazionifiscali;-il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sedeeffettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notificanon era andata a buon fine;-l'attività aziendale di Galoca era proseguita nella medesima compa-gine con la denominazione di Angelas Bar s.a.s.;-il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impo-sitivi impugnati;-la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", essendola stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributarie e dellacontabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documen-tazione prodotta in relazione ai costi;-la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati erafondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contri-buenti deducendo cinque motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nelle more del giudizio il difensore avv.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata carenza di legittimazione diritto a un difensore rappresentanza valida lacuna giurisdizionale
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Testo completo

e 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026GAGLIONE ANGELA, GAGLIONE ROSSELLA PALMINA, LONGO FRANCE-SCO, rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Miscali e dall’Avv. DanieleManca Bitti (PEC: daniele@pec.mancabitti.it), elettivamente domici-liata presso lo studio del secondo difensore in Roma, via Luigi Lucianin.1;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via Dei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valled’Aosta n.5/1/2015 depositata in data 11/2/2015, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Ao-sta veniva rigettato l’appello proposto dalla società Galoca S.r.l. in li-quidazione e dai soci Gaglianone Angela, Cappuccio Carmine, Gaglia-none Rossella Palmina e Longo Francesco avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Aosta n.19/2/2013 che avevarespinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accertamento perII.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006-2010.La CTR osservava in particolare che:Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026-trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazionifiscali;-il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sedeeffettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notificanon era andata a buon fine;-l'attività aziendale di Galoca era proseguita nella medesima compa-gine con la denominazione di Angelas Bar s.a.s.;-il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impo-sitivi impugnati;-la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", essendola stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributarie e dellacontabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documen-tazione prodotta in relazione ai costi;-la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati erafondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contri-buenti deducendo cinque motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nelle more del giudizio il difensore avv.

Pietro Magno si è cancellatodall'albo professionale ed è stato sostituito dagli avv. Mario Miscali eDaniele Manca Bitti, ma soltanto con riferimento alle posizioni dei ri-correnti Angela Gaglianone, Rossella Palmina Gaglianone, FrancescoLongo, i quali successivamente hanno depositato congiunta rinuncia alricorso. La Galoca S.r.l. in liquidazione e Carmine Cappuccio sono ri-masti privi di un difensore.Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026Considerato che:- A differenza della notifica dell’ordinanza interlocutoria del 17.1.2025,notificata a mani anche al liquidatore della società ed ex art.140 cod.proc. civ. a Carmine Cappuccio, l’avviso di fissazione dell'odierna adu-nanza camerale si è ritualmente perfezionata solo per Angela Gaglia-none, Rossella Palmina Gaglianone e Francesco Longo, essendo stataeffettuata al loro difensore domiciliatario;- nei confronti di Galoca S.r.l. in liquidazione e di Carmine Cappuccio,rimasti privi di difensore a seguito della cancellazione dall’albo dell’avv.Pietro Magno e ai quali dev’essere indirizzato un avviso personalmente,la comunicazione della fissazione dell’adunanza odierna non ha seguitole formalità della notifica dell’ordinanza interlocutoria e, effettuatasull’erroneo presupposto che anche queste due parti fossero difese danuovo difensore al domicilio eletto, non è andata a buon fine;- risulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruoloonde effettuare rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'adunanzacamerale a tutte le parti del processo, inclusa la società Galoca S.r.l.in liquidazione e Carmine Cappuccio; nei confronti di queste due parti,non rappresentate dai nuovi difensori costituiti, la Cancelleria vorràprovvedere attraverso una comunicazione personale, ed è autorizzatasin d’ora, se necessario e previe ricerche, la notifica ex art.143 cod.proc. civ.;

P.Q.MLa Corte rinvia la causa all’adunanza del 27 novembre 2026; manda laCancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti,indirizzando alla società Galoca S.r.l. in liquidazione e a Carmine Cap-puccio un avviso personale e autorizza, previe ricerche e ove necessa-rio, la notifica ex art.143 cod. proc. civ..Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026La PresidenteTania Hmeljak