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Decreto — n. 22974/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 22974/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil process extinguished following the automatic termination of the case under specific provisions of the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a statutory list documented its regular definition and absence of any denial, satisfying the conditions for automatic extinction. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving only the option for parties to request a hearing under specific procedural codes.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code: The process is extinguished by operation of law when the case is inserted in the statutory list documenting its regular definition and absence of denial, unless parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinction automatic termination tax procedure law statutory list insertion civil process status

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto allariduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversianelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod.

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Testo completo

egale rappresentante di PUNTO GOMME DI MISTRETTA GIUSEPPE C. S.A.S., rappresentato edifeso dall’Avvocato Daniele Vitello;controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 10299/07/2021 depositata il 19/11/2021,pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delleEntrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto allariduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversianelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma11 della medesima disposizione;che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamentealla declaratoria di estinzione);che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 26/06/2026La Presidente TitolareAngelina – Maria Perrino