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Decreto — n. 22830/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22830/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22830/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MICHELE, VERONESIGIOVANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato NATALE CALLIPARIControAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DIVERONA, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO SEZ. DIST. DI VERONA n.199/03/2021 depositata il 01/02/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato 16/06/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, delD.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito,recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n.197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 22830/2026 — snciv · Corte di Cassazione: TRIB. REG. VENETO SEZ. DIST. DI VERONA n.199/03/2021 depositata il 01/02/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato 16/06/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, delD.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito,recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n.197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

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Testo completo

MICHELE, VERONESIGIOVANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato NATALE CALLIPARIControAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DIVERONA, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO SEZ. DIST. DI VERONA n.199/03/2021 depositata il 01/02/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come rilevatodall’aggiornamento datato 16/06/2026 di una pregressa interlocutoria, espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, delD.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025;che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito,recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n.197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio;che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficaciadelle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e nonpassati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti inquestione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 01/07/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino