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Ordinanza — n. 22826/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses incidental appeal due to failure to deposit appeal copy, ensuring procedural parity between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22826/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled a lower court decision that had allowed an incidental appeal by the tax agency. The agency argued the main appeal's inadmissibility did not affect the incidental appeal, but the court held that the failure to deposit the copy of the main appeal rendered the incidental appeal inadmissible as well. This ruling ensures procedural parity, requiring all appellants to fulfill the same deposit obligations regardless of whether the main appeal was already inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; In tax litigation, if the main appeal is inadmissible due to failure to deposit the appeal copy, the incidental appeal is likewise inadmissible to ensure parity of arms.

Parole chiave

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incidental appeal inadmissibility tax dispute procedural parity failure to deposit appeal copy Cassation annulment ruling procedural equality principle inoltro della dichiarazione fiscale procedura fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
P.Q.MLa Corte,decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata aisensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
artt. 112 c.p
4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 c.p.с., 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 4679/2012
Cass., Sez. 5, n. 4679/2012;Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, n. 15432/2015
4679/2012;Cass., Sez. 5, n. 15432/2015; Cass.
Cass. Sez., 5, n. 16909/2016
15432/2015; Cass. Sez., 5, n. 16909/2016; Cass., Sez.6-5, n.
Cass. Sez. 6-5, n. 17722/2016
Cass. Sez. 5, 18/01/2022, n. 1446
Sez. 5, n. 4679/2012
Cass., Sez. 5, n. 4679/2012;Cass., Sez.
Sez. 5, n. 15432/2015
4679/2012;Cass., Sez. 5, n. 15432/2015; Cass.
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Testo completo

roAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia –Sezione Staccata di Catania n. 1494/2018 depositata il 06/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere Gian Paolo Macagno.1. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva ilricorso proposto da Anna Barbagallo per l'annullamento dell'avviso diaccertamento riguardante Irpef anno 2006, condannando l’Agenzia delleentrate alla rifusione delle spese di giudizio.2.

La contribuente proponeva appello lamentando l'inadeguatezzadell'entità della condanna di controparte alle spese di giudizio. L'Ufficiodepositava controdeduzioni con appello incidentale, lamentando la carenzadi motivazione della sentenza e insistendo sulla legittimità dell’attoimpositivo impugnato. Chiedeva il rigetto dell'appello principale e, inNumero registro generale 34319/2018Numero sezionale 5213/2026Numero di raccolta generale 22826/2026Data pubblicazione 07/07/2026accoglimento dell'appello incidentale, la conferma della fondatezza dellapretesa tributaria.3.

Accogliendo l'eccezione sollevata dall'amministrazione finanziaria, igiudici territoriali, rilevato che non risultava prodotta da parte dellacontribuente la ricevuta di deposito di copia dell'appello presso lasegreteria della commissione tributaria provinciale, come da espressoriconoscimento della stessa parte, dichiaravano l'inammissibilitàdell'appello principale.3.1. Tuttavia, la Commissione regionale riteneva che la dichiarazionedi inammissibilità dell'impugnazione principale non travolgesse, nel caso inesame, l'appello incidentale sia in quanto presentato nei termini perappellare, sia in quanto nessuna prescrizione normativa pone a caricodell'appellante incidentale l'onere di depositare presso la segreteria dellaCommissione provinciale copia dell'appello incidentale.3.2.

La CTR esaminava, quindi, il merito della questione e, con lasentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello incidentale,riformava la sentenza impugnata rigettando il ricorso originario dellacontribuente.4. Avverso la predetta sentenza ricorre, con sette motivi, lacontribuente e resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.с., deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 23, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 3-bis, comma 7, della Legge n. 248/2005, censurando la sentenzaimpugnata perché, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’appelloprincipale, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’ammissibilità dell’appelloincidentale, il mancato deposito, da parte dell’appellante, di copiadell’appello incidentale sia presso la segreteria della Commissioneprovinciale (e ciò in violazione dell’art. 53, comma 2 cit.), sia presso laNumero registro generale 34319/2018Numero sezionale 5213/2026Numero di raccolta generale 22826/2026Data pubblicazione 07/07/2026segreteria della Commissione regionale (e ciò in violazione degli artt. 23,53 e 54 cit.).2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 10 della Legge n. 212/2000, degli artt. 112 e 156 c.p.c. e degli artt.97 e 111 Cost., per avere la CTR rilevato l’«esistenza di comportamentoprocessuale fuorviante della appellante principale» e quindi «un abusoprocessuale e la violazione dei principi di correttezza e buona fede».3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 3,c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessatrascrizione delle richieste e delle conclusioni delle parti.4.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art.111, commi 1, 2 e 4 Cost., degli artt. 112 c.p.с., 118 disp. att. c.p.с. e 36,comma 2, n. 2, d.lgs. n. 546/1992, deducendo la nullità della sentenzaimpugnata per omessa esposizione dello svolgimento del processo.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c.,deducendo la nullità della sentenza impugnata per omessa statuizione suldifetto di legittimazione sostanziale attiva del funzionario che hasottoscritto l’atto impugnato.6.

Con il sesto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c. e118 disp. att. c.p.с., deducendo la nullità della sentenza impugnata perchéfondata su motivazione apparente, in quanto speculare a quella spesa inNumero registro generale 34319/2018Numero sezionale 5213/2026Numero di raccolta generale 22826/2026Data pubblicazione 07/07/2026relazione ad analogo giudizio, relativo ad altro anno di imposta, deciso allamedesima udienza.7.

Con il settimo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, comma 2, num. 4, c.p.c., e118 disp. att. c.p.с. deducendo la nullità della sentenza impugnata perchésorretta da motivazione apparente e tautologica in ordine al merito dellacontroversia.8. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, conassorbimento dei restanti.8.1. Premesso che l’omesso deposito dell’appello, in violazione dell’art.53 citato, nella versione ratione temporis vigente (nella specie l’appello èstato depositato in data 07/03/2013), è rilevabile d'ufficio, previa verificadegli atti processuali, con plurime sentenze questa Corte ha ricordatocome l'onere processuale prescritto dalla richiamata norma si applichianche al ricorso incidentale per una fondamentale ragione di parità delleparti, sicché il suo mancato deposito presso il giudice di primo grado neprovoca l'inammissibilità (in questo senso v.

Cass., Sez. 5, n. 4679/2012;Cass., Sez. 5, n. 15432/2015; Cass. Sez., 5, n. 16909/2016; Cass., Sez.6-5, n. 17722/2016).8.2. Ancora di recente si è ribadito che, in tema di contenziosotributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancatodeposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissionetributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibileanche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che taleobbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale,pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del1992, vigente ratione temporis, in quanto diretto ad evitare il rischio diun'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenzaNumero registro generale 34319/2018Numero sezionale 5213/2026Numero di raccolta generale 22826/2026Data pubblicazione 07/07/2026impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado (Cass.

Sez.5, 18/01/2022, n. 1446, Rv. 663656 – 01).9. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatadeve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.,dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.Le spese di lite vanno opportunamente compensate, in ragione delsuccessivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui evocato.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessaalla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nontrova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.MLa Corte,decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata aisensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e dichiara inammissibile l’appelloincidentale dell’Agenzia delle entrate; compensa le spese dell’interogiudizio fra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/07/2026.La PresidenteRoberta Crucitti