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Ordinanza — n. 22744/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax dispute extinguished by early payment under simplified settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22744/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax dispute extinguished and dismissed the appeal due to the taxpayer's timely payment of the first installment. The taxpayer had filed a simplified settlement request with proof of payment on May 22, 2019, well before the statutory deadline. The court ruled that the legal requirement for perfection of the settlement was met, rendering the ongoing litigation void.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6 comma 8 d.l. n. 119/2018: The simplified settlement procedure is perfected upon presentation of the request and payment of due amounts by May 31, 2019, automatically extinguishing the controversy and shifting costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction payment deadline compliance judicial costs allocation administrative litigation termination

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 6 d.l. n. 119/2018
F24 di pagamento della primarata alla data del 22 maggio 2019.Considerato che l’art. 6, comma sesto, d.l.
Art. 6 comma 8 d.l. n. 119/2018
F24 di pagamento della primarata alla data del 22 maggio 2019.Considerato che l’art. 6, comma sesto, d.l.

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Testo completo

ta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-controBottiglieri Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana La Rocca-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.8316/2018 depositata il 01/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal Co:Marcello Maria Fracanzani.Il contribuente Giuseppe Bottiglieri era attinto da atto di contestazionein ragione della mancata esposizione in dichiarazione per gli anni 2005-2012 di investimenti detenuti all’estero.

A tale primo atto, senzaNumero registro generale 10843/2019Numero sezionale 5307/2026Numero di raccolta generale 22744/2026Data pubblicazione 06/07/2026irrogazione di sanzioni, ne seguiva un secondo -contenente l’irrogazionedelle sanzioni- notificato oltre il termine annuale di decadenza dalla primacontestazione.Il contribuente esperiva azione avanti il giudice di prossimità, senzatrovare accoglimento delle proprie ragioni, che venivano però apprezzatein grado di appello. Donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate,con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando unicomotivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare va esaminata la domanda di definizione agevolatadella controversia presentata ai sensi del d.l. n. 119/2019 dalla partecontribuente, allegando quietanza del mod.

F24 di pagamento della primarata alla data del 22 maggio 2019.Considerato che l’art. 6, comma sesto, d.l. n. 119/2018 dispone che“la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui alcomma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, donde la controversiadeve ritenersi definita ed il giudizio deve dichiararsi estinto e le speserestano a carico di chi le ha anticipate.La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le haanticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI